La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Agli  sportivi  italiani  che  nel  corso  della  loro carriera
agonistica  hanno  onorato  la Patria, anche conseguendo un titolo di
rilevanza     internazionale     in    ambito    dilettantistico    o
professionistico,  puo'  essere  attribuito  un assegno straordinario
vitalizio,  intitolato  "Giulio  Onesti",  qualora sia comprovato che
versino in condizioni di grave disagio economico.
  2.  L'importo  dell'assegno  straordinario vitalizio e' commisurato
alle  esigenze  dell'interessato  e  non  puo',  in ogni caso, essere
superiore   a   15.000  euro  annui.  Tale  assegno  e'  rivalutabile
annualmente,   nei   limiti   dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  3,  sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto
nazionale   di   statistica,   dell'indice   dei  prezzi  al  consumo
verificatasi nell'anno precedente.
  3.  La  concessione  puo'  essere revocata nell'ipotesi di condanna
penale,   divenuta  irrevocabile,  cui  consegua  l'interdizione  dai
pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio
economico.
  4. L'assegno straordinario vitalizio non e' computabile nel calcolo
del  reddito  di  coloro  che  ne  usufruiscono, ne' ai fini fiscali,
previdenziali  o  assistenziali,  ne'  in  alcun altro caso in cui il
reddito del soggetto assuma rilevanza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.