IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 92, concernente la sperimentazione di nuove attivita' didattiche universitarie; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11, comma 3, che consente agli Atenei di avviare, tra l'altro, iniziative di istruzione universitaria a distanza, anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1991, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle Universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 12, recante interventi per le innovazioni tecnologiche e per 1'insegnamento a distanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-96 ed in particolare l'art. 6 recante misure per lo sviluppo dei consorzi per l'insegnamento universitario a distanza; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera h), nonche' il decreto ministeriale 21 giugno 1999, ed in particolare l'art. 18; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2001/2003 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento a e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europea (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza, e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Considerato altresi' che le azioni proposte nel predetto settore sono specificamente preordinate ad incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per le universita' virtuali europee nel solco delle opportunita' e degli obiettivi di garanzia della qualita', del trasferimento dei crediti e del sostegno alla mobilita', riconosciuti con la sottoscrizione della dichiarazione di Bologna nel giugno 1999; Riconosciuto altresi' che la diffusione dell'e-learning nel settore universitario puo' migliorare l'accesso alle risorse di apprendimento stesso e soddisfare specifiche ed ulteriori esigenze quali quelle dei disabili e della formazione nei luoghi di lavoro; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinatati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Ritenuta pertanto la necessita' e l'urgenza di definire, nell'ambito dette sperimentazioni in atto di formazione a distanza attuate presso le Universita' ed i Consorzi universitari di settore, appositi criteri ed idonee specifiche tecniche, per assicurare la qualita' della formazione attraverso l'utitizzo delle piu' moderne tecnologie di e-learning; Considerata altresi' la opportunita', in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 5, della riferita legge n. 289/2002, di definire i criteri e le procedure di accreditamento dei predetti corsi universitari e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici al termine di corsi a distanza; Ritenuta altresi' la necessita' di costituire un apposito Comitato tecnico per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 5 della predetta legge n. 289/2002; Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ritenuto che il predetto Comitato tecnico si qualifica quale organismo ad elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a 1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del deereto 3 novembre 1999, n. 509. 2. Nell'ambito dei criteri e delle procedure di cui al comma 1 sono individuate le specifiche tecniche per l'adozione, da parte delle istituzioni di cui all'art. 2, di un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.