IL DIRIGENTE PREPOSTO
          della Direzione provinciale del lavoro di Foggia

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  recante  "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
articoli  27  e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la
revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in materia di
sicurezza sociale", cosi' come modificato con la legge n. 88/1989, in
particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38 e 41;
  Vista  la  legge  9  marzo  1989,  n. 88, recante "Ristrutturazione
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro" e
segnatamente  l'art.  44  che disciplina la composizione dei Comitati
provinciali;
  Visto  il decreto n. 1/Dir del 19 gennaio 1999, del direttore della
Direzione  provinciale  del  lavoro  di Foggia, con il quale e' stato
costituito  -  per il quadriennio 1999/2003 - il comitato provinciale
I.N.P.S.  di  Foggia,  previsto  dall'art.  34 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
  Considerato  che essendo scaduto il periodo di validita' del citato
organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;
  Visto   il  primo  comma  dell'art.  35  del  prefato  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n.  639/1970,  il  quale  dispone  la
costituzione  del  comitato  provinciale  presso la sede I.N.P.S, con
decreto del dirigente della Direzione provinciale del lavoro;
  Vista  la  lettera  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale del 1 settembre 1987, nonche' la circolare n. 45/1995 dell'11
gennaio   1995   sui   criteri   di   individuazione   del  grado  di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  n.  31 del 14 aprile 1989 e la circolare n. 33 del 19 aprile
1989   contenenti   istruzioni   per  la  costituzione  dei  Comitati
provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;
  Visto  il  secondo  comma  del  citato  art.  35  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 639/70, il quale dispone che ai fini
delle  nomine,  il  dirigente  della D.P.L. provvede - sulla base dei
dati  acquisiti  -  alla  ripartizione  dei membri del Comitato tra i
settori  economici  interessati  all'attivita'  dell'Istituto  e,  in
particolare,  alle  funzioni  dei  comitati  provinciali,  tra cui il
potere di decisione dei ricorsi, in relazione:
    alla  importanza  ed al grado di sviluppo delle diverse attivita'
produttive nella provincia;
    alla   consistenza   numerica  ed  al  diverso  indice  annuo  di
occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;
    al  rapporto  numerico tra le rappresentanza dei lavoratori e dei
datori di lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
  Rilevato  che  i  settori  economici  maggiormente interessati alle
attivita' dell'Istituto ed, in particolare alle funzioni del comitato
provinciale,  sono:  quelli  industriale,  commerciale e agricolo per
quanto  riguarda  i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale
ed  agricolo - settori gia' comunque predeterminati dalla legge - per
quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli agricolo, artigianale e
commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;
  Considerato   che  anche  i  dati  fatti  pervenire  dalle  singole
associazioni  convergono  e  concordano,  in  modo  univoco  nel  far
emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e
agricolo   per   quanto  riguarda  i  datori  di  lavoro;  i  settori
commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori
autonomi;  i  settori  agricolo, artigianale e commerciale per quanto
riguarda i lavoratori dipendenti;
  Ritenuto  che  per  la  corretta  formulazione  del  giudizio sulla
effettiva  operativita'  e  sul  grado  di  rappresentativita'  delle
organizzazioni   sindacali  nei  settori  produttivi  sopra  indicati
occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che
detti criteri vengono individuati come di seguito:
    1)   consistenza   numerica   dei  soggetti  rappresentati  dalle
organizzazioni  sindacali, rilevati sulla base dei dati forniti dalle
stesse;
    2)   ampiezza   e  diffusione  territoriale  e  settoriale  delle
strutture   organizzative  ed  operative  sul  piano  provinciale  di
ciascuna organizzazioni sindacali;
    3)   partecipazione   effettiva  e  costante  alla  formazione  e
stipulazione  dei  contratti  di  lavoro  integrativi  provinciali ed
aziendali;
    4)  partecipazione  alla  trattazione  in sede conciliativa delle
controversie  individuali,  plurime e collettive di lavoro; richieste
di  costituzione  di collegi arbitrali; deposito ai sensi della legge
n. 533 di verbali di accordi stipulati in sede provinciale;
    5)  partecipazione  a  commissioni  e  comitati  istituiti presso
pubbliche  amministrazioni,  operanti  nella  provincia di Foggia con
compiti  di  tutela  degli  interessi  e  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti;
  L'art.  34  del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
639/1970,  cosi' come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989,
il quale prevede che il Comitato deve essere composto come segue:
    n.  11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
    n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro;
    n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
  Il  dirigente  della  D.P.L.;  il quale puo' farsi rappresentare in
singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;
  Il  direttore  della  locale Ragioneria Provinciale dello Stato, il
quale  puo'  farsi  rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato;
  Il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto;
  Visto  l'art.  46  della  precitata  legge, il quale stabilisce una
diversa articolazione del comitato stesso, demandando la decisione di
alcuni ricorsi in materia di prestazioni a speciali commissioni;
  Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 639/1970, il quale prevede che il comitato I.N.P.S. e'
rinnovato ogni quattro anni;
  Atteso   che,   per  le  procedure  di  costituzione  dei  comitati
provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nel
precitato  art.  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
639/70;
  Effettuata  sulla  base dei dati acquisiti la seguente ripartizione
dei   membri   del  comitato  tra  i  settori  economici  interessati
all'attivita'  dell'Istituto  ed  in  particolare  alle  funzioni dei
comitati stessi:
    A) n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui:
      n. 5 agricoltura;
      n. 4 artigianato;
      n. 1 commercio;
      n. 1 dirigenti d'azienda;
    B) n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro di cui:
      n. 1 industria;
      n. 1 agricoltura;
      n. 1 commercio;
    C) n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui:
      n. 1 coltivatori, mezzadri e coloni;
      n. 1 artigiani;
      n. 1 commercio;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  penultimo comma dell'art. 35 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 639/70, i rappresentanti
dei  lavoratori  dipendenti,  dei  datori  di lavoro e dei lavoratori
autonomi,    sono   nominati   su   designazione   delle   rispettive
organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   operanti  nella
provincia;
  Accertato  che,  per  quanto riguarda la rappresentanza delle parti
sociali  non  sono emerse, dai dati raccolti dall'ufficio, novita' di
rilievo  rispetto  alla precedente costituzione del comitato, per cui
si  ritiene  di  confermare  il  criterio, sempre seguito in tutte le
precedenti omologhe occasioni;
  Rilevato  inoltre,  che  dalle  risultanze  degli atti istruttori e
dalle  conseguenti  valutazioni comparative compiute alla stregua dei
suindicati   parametri   riconosciuti   idonei  e  necessari  per  la
determinazione  del  grado di rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali  e  di categoria, con riferimento ai settori sopraindicati,
risultano  maggiormente  rappresentative sul piano locale le seguenti
organizzazioni sindacali:
    1)  per  i datori di lavoro: l'Associazione degli industriali, la
Confcommercio e l'Unione provinciale degli agricoltori;
    2)   per   i  lavoratori  autonomi:  la  Federazione  provinciale
coltivatori diretti, la Confcommercio e la Confartigianato;
    3)  per  i  lavoratori  dipendenti:  la C.I.S.L., la C.G.I.L., la
U.I.L., la U.G.L, e la C.I.D.A.;
  Esaminate le designazioni dei membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del
sopra  citato  art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.
639/1970  da  parte  delle  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori
dipendenti  e  dei  dirigenti  d'azienda,  dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi;
  Considerato   che,   per  quanto  riguarda  i  lavoratori  autonomi
artigiani  e' pervenuta una designazione congiunta da parte delle tre
associazioni maggiormente rappresentative (UPAC, CASA e C.N.A.);
  Considerato  che,  per  quanto  riguarda i lavoratori dipendenti e'
pervenuta una designazione congiunta da pane delle tre organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative (CISL, CGIL e UIL);
  Preso  atto  secondo  quanto  previsto  all'art. 35 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   639/1970,  delle  designazioni
effettuate  dalle  predette  organizzazioni  sindacali provinciali di
categoria individuate come maggiormente rappresentative;
  Visto  l'art.  38  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
639/1970,  il  quale  dispone che per la nomina dei rappresentanti di
categoria,  le  organizzazioni  sindacali,  sono  tenute  a  fare  le
designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le
designazioni  non  pervengano  nel  termine  prescritto, il dirigente
della D.P.L. si sostituisce all'Organizzazione inadempiente;
  Considerato che per quanto riguarda la rappresentanza dei dirigenti
d'azienda  sono  pervenute segnalazioni contrastanti tra loro; che e'
stata interpellata, in proposito, la presidenza nazionale della CIDA,
che ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante;
  Ritenuto di dover provvedere;
  Tutto  cio'  esposto  e  valutato  in atto quale presupposto logico
posto  a  fondamento  del dispositivo dell'emanando decreto anche per
l'effetto  previsto  dall'art.  3,  commi 1 e 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;

                              Decreta:

  E' costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia il
comitato provinciale cosi' composto:
A) componenti di diritto:
  1) Palazzo Lucio - dirigente della Direzione provinciale del lavoro
di Foggia;
  2)  Zanin  Bruno  - reggente ad interim della funzione di direttore
della locale Ragioneria provinciale dello Stato;
  3)   Giannubilo   Francesco  -  direttore  della  sede  provinciale
dell'I.N.P.S.
B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
  agricoltura e artigianato:
    1)  Bambacigno  Franco,  organizzazione  designante CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    2)   Bocola  Leonardo,  organizzazione  designante  CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    3)  Cautillo  Michele,  organizzazione  designante  CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    4)  Del  Carmine Michele, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    5)  Di  Stasio  Biagio,  organizzazione  designante CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    6)   Fiore   Giuseppe,  organizzazione  designante  CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    7)  Graziano  Antonio,  organizzazione  designante  CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    8)  Larovere  Domenico,  organizzazione  designante CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente);
    9)  Muscatiello  Antonio, organizzazione designante CGIL-CISL-UIL
(congiuntamente).
  commercio:
   10) Zaza Alberto, designato dalla U.G.L.
  dirigenti d'azienda:
   11) Flora Sabino, designato dalla C.I.D.A.
C) componenti in rappresentanza dei datori di lavoro
  industria:
    1)   Poliseno   Raffaele,   designato   dall'Associazione   degli
industriali;
  agricoltura:
    2) Sinigaglia Mauro Giovanni, designato dall'Unione prov.le degli
agricoltori;
  commercio:
    3) Di Iasio Biagio, designato dalla Confcommercio;
D) componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi
  agricoltura:
    1)   Calvio   Roberto,   designato   dalla   Federazione  prov.le
coltivatori diretti;
  artigianato:
    2)  Conoscitore  Antonio,  designato  congiuntamente  dalla UPAC,
dalla CASA e dalla CNA;
  commercio:
    3) La Torre Paolo, designato dalla Confcommercio.
  Il  comitato, composto come sopra descritto, rimarra' in carica per
quattro  anni  a  decorrere  dalla  data  di  emissione  del presente
decreto,  come  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.
  Il  presente  decreto e' immediatamente esecutivo a norma dell'art.
5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 - ex ultimo comma
  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
  639/1970.
Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia e'
incaricato dell'esecuzione del provvedimento.
  Avverso  il  presente  decreto e' proponibile ricorso al TAR Puglia
entro  i  termini e con le modalita' previste dalla legge da chiunque
vi abbia interesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
    Foggia, 3 marzo 2003
                                                Il dirigente: Palazzo