IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della Pubblica sicurezza

  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
  Visto  l'art.  38,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dal comma 2 del citato art. 22;
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  come modificato dal comma 3 del citato art.
22;
  Visto  l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22;
  Visto  il decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, concernente
le  regole  tecniche  relative  agli  apparecchi  e  congegni  di cui
all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
  Considerato  che  il  citato  art.  38,  comma  3,  prevede che gli
apparecchi  e  congegni  di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
siano dotati di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' e
di dispositivi atti a segnalare eventuali manomissioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Ambito di applicazione del decreto e definizioni
  1.  Il  presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste
dall'art.  22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
  2.  Ai  soli  fini della determinazione delle regole tecniche degli
apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono:
    a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce,
realizzando  un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte, apparecchi e
congegni    automatici,    semiautomatici    od    elettronici,    da
intrattenimento  o  da gioco di abilita', pronti per essere impiegati
sul territorio nazionale;
    b)  per  importatore,  colui che immette in libera pratica ovvero
comunque   introduce   nel   territorio  nazionale,  per  essere  ivi
impiegati,   apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  od
elettronici,  da  intrattenimento  o  da gioco di abilita', finiti in
ogni loro parte; e' assimilato all'importatore l'operatore estero che
immette  in  libera  pratica ovvero comunque introduce nel territorio
nazionale,   per   essere   ivi   impiegati,  apparecchi  e  congegni
automatici,  semiautomatici  od  elettronici, da intrattenimento o da
gioco  di  abilita',  finiti  in  ogni  loro  parte,  il  quale abbia
stabilito  in  Italia  una  o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile  a  norma  degli  articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile
(dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
    c) per  gestore,  colui  che  esercita  una attivita' organizzata
diretta  alla  distribuzione,  installazione  e  gestione  economica,
presso  pubblici  esercizi,  circoli  ed associazioni autorizzate, di
apparecchi  e  congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da
intrattenimento  o  da  gioco  di  abilita', dallo stesso posseduti a
qualunque titolo;
    d) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di
cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
    e) per utente, il giocatore;
    f) per  apparecchio  o  congegno,  il  complesso  dei  componenti
destinati  al  gioco  comprensivo,  tra  l'altro,  dei dispositivi di
inserimento  e  di erogazione delle monete, dei programmi e schede di
gioco e della connessione per la comunicazione;
    g) per  intrattenimento,  l'insieme  di  modalita'  e sequenze di
gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;
    h) per   abilita',  la  capacita'  richiesta  all'utente  per  il
conseguimento  del  risultato relativamente alle diverse tipologie di
gioco;
    i) per  alea  o  elemento  aleatorio,  gli elementi incidenti sul
risultato  del  gioco  dipendenti  da  fattori  casuali,  determinati
dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
    j) per   preponderanza   dell'abilita'   o   dell'intrattenimento
rispetto all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente, tramite
la  propria  abilita', di superare, nella maggioranza degli eventi di
gioco,   gli   elementi  aleatori  incidenti  sul  risultato  e/o  la
prevalenza,  durante  la  partita,  del tempo dedicato ad elementi di
intrattenimento;
    k)  per  costo  della  partita,  il  valore  espresso in euro per
ciascuna partita;
    l)  per  scheda  di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei
quali  risiedono  il software di gioco ed i contatori dei dati per la
memorizzazione  dei  parametri  di  funzionamento  del  gioco stesso,
nonche' le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati
ai fini della gestione telematica degli apparecchi;
    m) per  ciclo  complessivo  di  partite,  ciascun  ciclo di 7.000
partite  consecutive,  vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n.
7.000, dalla partita n. 7.001 alla n. 14.000 e cosi' di seguito;
    n) per    immodificabilita',    la    non   modificabilita'   ne'
alterabilita'  delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita'
di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi, per le quali
e'  stata fornita autocertificazione di conformita' all'esemplare che
ha  precedentemente conseguito la certificazione a seguito dell'esito
positivo della verifica tecnica;
    o) per  manomissione,  l'alterazione o il danneggiamento di uno o
piu' dei dispositivi di protezione della scheda di gioco;
    p) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di
gioco   necessari   a   ripristinare   le   caratteristiche  tecniche
dell'apparecchio,  le relative modalita' di funzionamento e quelle di
distribuzione dei premi;
    q) per  manutenzione  ordinaria, tutti gli interventi manutentivi
diversi dalla manutenzione straordinaria.