IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto;
                              Dispone:
    1. Sono  approvati,  nella  misura  indicata  nell'allegato 1,  i
limiti  di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge
23 dicembre  2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei venti
studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze del 21 febbraio 2003, ad esclusione dello studio SD13U.
I  predetti  limiti,  determinati  sulla  base  della  nota tecnica e
metodologica  contenuta  nell'allegato  2, sono utilizzati al fine di
verificare   l'ammissibilita'   al  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali.
    2. I  contribuenti  che  svolgono  due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di
settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita'
prevalente.
    3. I  contribuenti  a  cui risultano applicabili i diciannove dei
venti   studi   di   settore,  approvati  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del 21 febbraio 2003, che intendono
avvalersi  del  regime  agevolato  di  cui  all'art.  14  della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  a decorrere dal periodo d'imposta 2003,
possono  presentare  domanda all'ufficio locale competente in ragione
del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2003.
Motivazioni.
    Il  presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  nei  diciannove dei venti nuovi studi di settore
approvati  con decorrenza 2002, il limite dei ricavi o compensi entro
cui  e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel
medesimo  articolo.  Per  lo  studio  di  settore  SD13U, relativo al
finissaggio  dei  tessili (codice attivita' 17.30.0), per il quale e'
stata  approvata una «evoluzione» dello studio, si e' ritenuto di non
aggiornare  i  limiti  dei ricavi o compensi determinati in occasione
della  precedente  approvazione,  analogamente a quanto stabilito per
l'evoluzione  dello studio di settore SG68U, relativo al trasporto di
merci  su  strada, approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze dell'8 marzo 2002.
    Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e),
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale
delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in
base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
    Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i contribuenti a cui
risultano  applicabili  i  diciannove  dei  venti  studi  di  settore
approvati  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del
21 febbraio  2003,  che  intendano  avvalersi  del regime agevolato a
decorrere  dal  2003, possano presentare apposita domanda all'ufficio
locale   competente  in  ragione  del  domicilio  fiscale,  entro  il
31 maggio 2003.
    Tale  termine,  che  differisce  da  quello  previsto  al comma 3
dell'art.  14  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una
piu'  agevole  presentazione  delle domande da parte dei contribuenti
interessati.
Riferimenti normativi.
    a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
      decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
      statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
      regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
      decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
    b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
      decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
      decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, e successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
      decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
      legge  8 maggio  1998,  n.  146 (art. 10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
      decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
      legge   23 dicembre   2000,  n.  388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
      provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
      decreti   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del
15 febbraio  2002: approvazione di ventisei studi di settore relativi
ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio,
dei servizi e dei professionisti;
      provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate
22 febbraio  2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro
cui  e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali,  relativi  alle  attivita'  comprese nei ventisei studi di
settore  approvati  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze del 15 febbraio 2002;
      decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 8 marzo
2002:  approvazione di tredici studi di settore relativi ad attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e dei professionisti;
      decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 marzo
2002:  approvazione  di  criteri  per  l'applicazione  degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita;
      provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate
17 aprile  2002:  approvazione  dei limiti di ricavi o compensi entro
cui  e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali,  relativi  alle  attivita'  comprese  nei tredici studi di
settore  approvati  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze 8 marzo 2002;
      decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio
2003:  approvazione  di  venti studi di settore relativi ad attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e dei professionisti.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 15 aprile 2003
Il direttore: Ferrara