IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere
dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista   la   legge   23 agosto   1988,  n.  400  e  in  particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 agosto  1999,  n. 368 e in
particolare l'articolo 36, comma 1;
  Considerata la necessita' di determinare organicamente le modalita'
per  l'ammissione  alle  scuole di specializzazione, i contenuti e le
modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;
  Ritenuta   la   necessita',  cosi'  come  prevista  dal  su  citato
articolo 36  del  decreto  legislativo  n.  368/1999, di attribuire i
punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonche'
di  assegnare  i  punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum
degli  studi  di  coloro che partecipano alla selezione per l'accesso
alle  scuole  di  specializzazione dell'area medica secondo parametri
oggettivi;
  Vista  la necessita', cosi' come previsto dal su citato articolo 36
del  decreto  legislativo  n.  368/1999,  di  costituire  le relative
commissioni  giudicatrici  della  prova  di selezione secondo criteri
predeterminati;
  Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio
2002;
  Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
in data 20 giugno 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
Dipartimento   per  gli  Affari  Giuridici  e  Legislativi  con  nota
protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
al  titolo  VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.  368.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali  che  consentono
l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    a) per  universita',  gli  atenei  e  gli  istituti di istruzione
universitaria,  statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per   le   professioni   dell'area  medica,  di  cui  al  titolo  VI,
articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99;
    c) per  MIUR,  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore   e,   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          prevede  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa)
          riguarda:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio  1999  (9/c), uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi 4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f)    prevedere    che,    prima   della   definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  dei consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 4,  sono  abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti   modificazioni  alle  disposizioni  dell'art.  2,
          comma 1,   della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421:  alla
          lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
          sono  soppresse;  alla lettera i) le parole: "prevedere che
          nei  limiti  di  cui  alla lettera h) la contrattazione sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  49  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              «Art.    49.   -   1.   E'   istituito   il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed
          istruzione   superiore,  di  istruzione  universitaria,  di
          ricerca scientifica e tecnologica.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
          funzioni  dei  Ministeri  della pubblica istruzione e della
          universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
          quelle  attribuite,  anche  dal  presente decreto, ad altri
          Ministeri  o  ad  Agenzie,  e  fatte in ogni caso salve, ai
          sensi  e  per  gli  effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni  ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi' salva
          l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e l'autonomia
          delle  istituzioni  universitarie  e degli enti di ricerca,
          nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  del decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di
          vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione,
          a  norma  dell'art.  88,  sull'agenzia  per la formazione e
          l'istruzione professionale.».
              - La legge 19 novembre 1990, n. 341 reca «Riforma degli
          ordinamenti didattici universitari».
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 17, commi 3 e 4
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - L'art.  36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto
          1999,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE in
          materia  di  libera  circolazione dei medici e di reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli  e  delle  direttive  97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
              «1.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto legislativo, con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  sono determinati le modalita' per l'ammissione
          alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita'
          delle  prove,  nonche'  i  criteri  per  la valutazione dei
          titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici
          nel rispetto dei seguenti principi:
                a) le  prove  di  ammissione  si  svolgono  a livello
          locale,  in  una  medesima data per ogni singola tipologia,
          con  contenuti  definiti  a  livello  nazionale, secondo un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato;
                b) i  punteggi  delle  prove  sono attribuiti secondo
          parametri oggettivi;
                c) appositi    punteggi   sono   assegnati,   secondo
          parametri  oggettivi,  al  voto  di  laurea e al curriculum
          degli studi;
                d) le  commissioni  sono  costituite a livello locale
          secondo criteri predeterminati.
              «2.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto di cui al
          comma  1  del  presente  articolo  si  applica l'art. 3 del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 34  e  46 del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
              «Art.  34.  - 1. La formazione specialistica dei medici
          ammessi  alle  scuole  universitarie di specializzazione in
          medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
          20  e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
          a tempo pieno.
              2.  E'  soggetta alle disposizioni del presente decreto
          legislativo  anche  la  formazione specialistica dei medici
          ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
          membri  dell'Unione  europea e attivate per corrispondere a
          specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
              3.  L'elenco  delle specializzazioni di cui al presente
          articolo  e'  predisposto  ed  aggiornato  con  decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
              4.  L'accesso  alla  formazione  specialistica  non  e'
          consentita  ai  titolari  di specializzazione conseguita ai
          sensi  dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
          medicina generale.».
              «Art.  46.  -  1.  Agli  oneri recati dal titolo VI del
          presente  decreto  legislativo si provvede nei limiti delle
          risorse   previste   dall'art.  6,  comma  2,  della  legge
          29 dicembre  1990,  n. 428, delle quote del Fondo sanitario
          nazionale  destinate  al finanziamento della formazione dei
          medici   specialisti,   nonche'   delle  ulteriori  risorse
          autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
              2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
          applicano  dall'entrata  in vigore del provvedimento di cui
          al  comma 1;  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          predetto  provvedimento si applicano le disposizioni di cui
          al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  Sono  abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
          legge  27 gennaio  1986, n. 19, e successive modificazioni,
          limitatamente  alle  disposizioni  concernenti i medici, il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  256,  nonche' il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257, fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».