IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 145,  comma  13  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   come   modificato   dall'articolo 52,  comma 86,  della  legge
28 dicembre  2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi
(pari  a  Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso
al  CONI  per  l'anno 2001, riconosce a talune societa' sportive, per
ogni   giovane  assunto,  uno  sgravio  contributivo  ed  un  credito
d'imposta,  e  che  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione delle citate agevolazioni;
  Visti  gli  articoli 3,  4  e  6  della legge 23 marzo 1981, n. 91,
recante  «Norme  in  materia  di  rapporti  tra  societa'  e sportivi
professionisti»;
  Visto  l'articolo  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  la determinazione del reddito di lavoro
dipendente;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme
di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 maggio  1998,  n. 183, recante
«Norme  per  l'individuazione  della  struttura  di gestione prevista
dall'articolo  22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  nonche'  la  determinazione  delle modalita' per l'attribuzione
agli  enti  destinatari  delle  somme  a ciascuno di essi spettanti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.
  Visto  l'articolo   23  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  che  istituisce  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Riconoscimento dello sgravio contributivo,
               del credito d'imposta e della riduzione
                    dei contributi previdenziali
  1.  Le  societa'  sportive,  militanti  nei campionati nazionali di
calcio  di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno
stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche' contratti di
lavoro  con  preparatori  atletici,  possono  usufruire dello sgravio
contributivo,  del credito d'imposta e della riduzione dei contributi
previdenziali,  di  cui  all'articolo  145,  comma  13,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' previste
negli articoli seguenti.
  2.  Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla societa' sportiva
che  abbia  provveduto  o  provveda  a  stipulare  il primo contratto
professionistico  con  il  giovane  calciatore che non abbia superato
ventidue anni di eta'.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il  testo  dell'art.  145,  comma  13  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  riportato nelle note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 145, comma 13 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, come modificato dall'art.
          52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
              «13.   Al  fine  di  consentire  al  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
          istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
          autorizzata   la   concessione   al  CONI  medesimo  di  un
          contributo  straordinario  di  lire  195 miliardi perl'anno
          2001  di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
          tal  fine,  nei limiti della quota del suddetto contributo,
          per   agevolare   e   promuovere   l'addestramento   e   la
          preparazione  di  giovani calciatori di eta' compresa tra i
          quattordici  ed  i  diciannove  anni  compiuti, definiti ai
          sensi   dell'art.   33   del   regolamento   interno  della
          Federazione  italiana gioco calcio «giovani di serie», alle
          societa'  sportive,  militanti  nei campionati nazionali di
          serie  C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente
          le  predette  finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane
          assunto,  uno  sgravio contributivo in forma capitaria pari
          ad  un  milione di lire, nonche' un credito di imposta pari
          al   10   per   cento  del  reddito  di  lavoro  dipendente
          corrisposto  a tali soggetti, con un limite massimo di lire
          dieci  milioni  per  dipendente;  e  per  ogni  preparatore
          atletico  una  riduzione  del  3  per  cento sul totale dei
          contributi    dovuti   alle   gestioni   previdenziali   di
          competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino
          al  compimento  del  ventiduesimo  anno  nel caso in cui la
          societa'  sportiva  abbia provveduto o provveda a stipulare
          con    il    giovane    di   serie   il   primo   contratto
          professionistico.  Con  decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.».
              -  Si  trascrive il testo degli articoli 3, 4 e 6 della
          legge 23 marzo 1981, n. 91:
              «Art.   3  (Prestazione  sportiva  dell'atleta).  -  La
          prestazione   a   titolo  oneroso  dell'atleta  costituisce
          oggetto  di  contratto di lavoro subordinato regolato dalle
          norme contenute nella presente legge.
              Essa  costituisce,  tuttavia,  oggetto  di contratto di
          lavoro  autonomo  quando  ricorra  almeno  uno dei seguenti
          requisiti:
                a)  l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola
          manifestazione  sportiva  o di piu' manifestazioni tra loro
          collegate in un breve periodo di tempo;
                b)  l'atleta  non  sia contrattualmente vincolato per
          cio'  che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od
          allenamento;
                c)  la  prestazione che e' oggetto del contratto, pur
          avendo   carattere   continuativo,   non  superi  otto  ore
          settimanali  oppure  cinque  giorni ogni mese ovvero trenta
          giorni ogni anno."
              Art.  4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo). -
          Il  rapporto  di  prestazione  sportiva a titolo oneroso si
          costituisce   mediante   assunzione   diretta   e   con  la
          stipulazione  di  un  contratto in forma scritta, a pena di
          nullita',  tra lo sportivo e la societa' destinataria delle
          prestazioni    sportive,    secondo   il   contratto   tipo
          predisposto,  conformemente all'accordo stipulato, ogni tre
          anni   dalla   federazione   sportiva   nazionale   e   dai
          rappresentanti delle categorie interessate.
              La  societa'  ha  l'obbligo  di depositare il contratto
          presso    la    federazione    sportiva    nazionale    per
          l'approvazione.
              Le  eventuali  clausole contenenti deroghe peggiorative
          sono  sostituite  di  diritto da quelle del contratto tipo.
          Nel   contratto   individuale  dovra'  essere  prevista  la
          clausola  contenente  l'obbligo  dello sportivo al rispetto
          delle  istruzioni  tecniche  e delle prescrizioni impartite
          per il conseguimento degli scopi agonistici.
              Nello  stesso  contratto  potra'  essere  prevista  una
          clausola   compromissoria  con  la  quale  le  controversie
          concernenti  l'attuazione  del  contratto  e insorte fra la
          societa'  sportiva  e  lo  sportivo  sono  deferite  ad  un
          collegio  arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la
          nomina  degli  arbitri  oppure  stabilire  il  numero degli
          arbitri e il modo di nominarli.
              Il   contratto  non  puo'  contenere  clausole  di  non
          concorrenza   o,   comunque,   limitative   della  liberta'
          professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
          risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
          durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
              Le  federazioni sportive nazionali possono prevedere la
          costituzione  di  un  fondo gestito da rappresentanti delle
          societa'  e  degli  sportivi  per  la  corresponsione della
          indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
          a norma dell'art. 2123 del codice civile.
              Ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano  le  norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18,
          33,  34  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  e  negli
          articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n.
          604.  Ai  contratti di lavoro a termine non si applicano le
          norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
              L'art.  7  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, non si
          applica   alle   sanzioni   disciplinari   irrogate   dalle
          federazioni sportive nazionali.».
              «Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica).
          -  1.  Nel  caso  di  primo contratto deve essere stabilito
          dalle   Federazioni   sportive   nazionali   un  premio  di
          addestramento e formazione tecnica in favore della societa'
          od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto
          la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile.
              2.  Alla societa' od alla associazione sportiva che, in
          virtu'  di  tesseramento  dilettantistico  o  giovanile, ha
          provveduto    all'addestramento    e   formazione   tecnica
          dell'atleta,  viene riconosciuto il diritto di stipulare il
          primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale
          diritto  puo'  essere esercitato in pendenza del precedente
          tesseramento,  nei tempi e con le modalita' stabilite dalle
          diverse   federazioni   sportive   nazionali  in  relazione
          all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole
          discipline sportive.
              3.  Il  premio  di  addestramento  e formazione tecnica
          dovra'  essere  reinvestito, dalle societa' od associazioni
          che  svolgono  attivita'  dilettantistica  o giovanile, nel
          perseguimento di fini sportivi.».
              -"  Si  trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              «Art.   48   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  L. 7.000.000 fino all'anno 2002 e a L.
          6.000.000  per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi
          in  ragione  di L. 500.000 annue fino a L. 3.500.000. Fermi
          restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003
          il  suddetto importo e' determinato dalla differenza tra L.
          6.500.000  e  l'importo  dei  contributi  versati,  entro i
          valori  fissati  dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art.
          10,  ai  Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
          istituiti  o  adeguati  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni;
                b)  le  erogazioni  liberali concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti   non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a  L.
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c)  le  somministrazioni di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo   complessivo   giornaliero  di  L. 10.240,  le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d)  le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e)  i  compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'art. 47;
                f)  l'utilizzazione  delle opere e dei servizi di cui
          al  comma  1  dell'art.  65  da  parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 12;
                f-bis)  le  somme  erogate  dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g)  il  valore  delle azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
                g-bis)  la  differenza  tra il valore delle azioni al
          momento  dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto dal
          dipendente,  a  condizione  che  il  predetto ammontare sia
          almeno  pari  al  valore  delle  azioni  stesse  alla  data
          dell'offerta;  se  le  partecipazioni, i titoli o i diritti
          posseduti  dal  dipendente rappresentano una percentuale di
          diritti  di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
          partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 10
          per  cento,  la  predetta  differenza concorre in ogni caso
          interamente a formare il reddito;
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma  1,  lettera  b). Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i)  le  mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito  nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di
          cui  alle  lettere  g)  e  g-bis)  del comma 2 si applicano
          esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale
          il  contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche'
          a   quelle   emesse   da   societa'   che   direttamente  o
          indirettamente,  controllano  la  medesima impresa, ne sono
          controllate  o  sono  controllate dalla stessa societa' che
          controlla l'impresa.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.   9.  Il valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta  a L. 500.000; se il predetto valore e' superiore
          al  citato limite, lo stesso concorre interamente a formare
          il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile   club   d'Italia   deve  elaborare  entro  il
          30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che   provvede   alla   pubblicazione   entro  il
          31 dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo,
          al   netto  degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica   per   i   prestiti   stipulati  anteriormente  al
          1° gennaio  1997,  per quelli di durata inferiore ai dodici
          mesi  concessi,  a seguito di accordi aziendali, dal datore
          di  lavoro  ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato;
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma  3,  di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti e' emanato entro il
          31 dicembre  di  ogni  anno  ed  ha  effetto dal periodo di
          imposta  successivo  a  quello in corso alla data della sua
          emanazione.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la  parte  eccedente L. 90.000 al giorno,
          elevate  a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto
          delle  spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso
          delle  spese  di  alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di
          alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto
          di  un  terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di
          rimborso  sia  delle  spese  di  alloggio  che di quelle di
          vitto.  In  caso  di  rimborso  analitico  delle  spese per
          trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio comunale non
          concorrono  a  formare  il  reddito  i  rimborsi  di  spese
          documentate  relative  al vitto, all'alloggio, al viaggio e
          al  trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
          documentabili,   eventualmente  sostenute  dal  dipendente,
          sempre  in  occasione  di  dette trasferte o missioni, fino
          all'importo  massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L.
          50.000  per  le  trasferte  all'estero.  Le  indennita' o i
          rimborsi   di   spese  per  le  trasferte  nell'ambito  del
          territorio   comunale,   tranne  i  rimborsi  di  spese  di
          trasporto  comprovate da documenti provenienti dal vettore,
          concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis.  In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a centottantatre
          giorni,   e'  determinato  sulla  base  delle  retribuzioni
          convenzionali  definite  annualmente  con  il  decreto  del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di cui
          all'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
          317,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
          1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
              -  Il  testo  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale,
          Supplemento  ordinario  del  28 luglio 1997, n. 174; qui si
          trascrive il testo dell'art. 22:
              «Art.   22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari).   -   1. Entro  il  primo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  versamento  delle somme da parte
          delle   banche   e   di   ricevimento   dei  relativi  dati
          riepilogativi,    un'apposita    struttura    di   gestione
          attribuisce  agli  enti  destinatari le somme a ciascuno di
          essi  spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
          eseguita dai contribuenti.
              2.  Gli  enti  destinatari  delle  somme dispongono con
          cadenza   trimestrale   le   regolazioni   contabili  sulle
          contabilita'   di   pertinenza   a  copertura  delle  somme
          compensate dai contribuenti.
              3.  La  struttura  di  gestione  di  cui  al comma 1 e'
          individuata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della
          previdenza   sociale.   Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme.»."
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          ministeriale   22 maggio   1998,  n.  183,  concernente  il
          Regolamento   recante   norme  per  l'individuazione  della
          struttura  di  gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  nonche' la
          determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti
          destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti:
              «Art.  1  (Individuazione  e compiti della struttura di
          gestione). - 1. La struttura di gestione prevista dall'art.
          22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e'  individuata  nel  Ministero delle finanze, dipartimento
          delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
              2.  La  struttura  di  gestione  provvede,  secondo  le
          modalita' indicate negli articoli seguenti, a:
                a)  acquisire  i dati analitici contenuti nei modelli
          di  versamento  e  quelli relativi alle riscossioni inviati
          quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;
                b)  verificare  quotidianamente la tempestivita' e la
          correttezza   dell'operato  delle  banche  delegate  e  dei
          concessionari  nell'invio  dei  dati relativi ai versamenti
          unitari effettuati dai contribuenti;
                c)  verificare  quotidianamente  la  tempestivita'  e
          l'esattezza   dei   versamenti   effettuati   nell'apposita
          contabilita'   speciale   dalle   banche   delegate  e  dai
          concessionari;
                d)  suddividere  quotidianamente le somme accreditate
          dalle  banche  delegate  e  dai concessionari nell'apposita
          contabilita'  speciale  e disporne il versamento ai singoli
          enti  destinatari,  previa regolarizzazione contabile delle
          compensazioni eseguite dai contribuenti;
                e)   comunicare   quotidianamente   a   ciascun  ente
          destinatario  i dati analitici della sezione dei modelli di
          versamento  di  sua  competenza e le informazioni utili per
          effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare
          gli   importi   spettanti  a  tali  enti,  al  lordo  delle
          compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della
          sezione  erario  del  modello di versamento sono comunicati
          anche  all'I.N.P.S.  e  quelli  della sezione I.N.P.S. sono
          comunicati  anche al centro informativo del Ministero delle
          finanze, Dipartimento delle entrate;
                f)   segnalare  le  violazioni  riscontrate  ai  fini
          dell'irrogazione  delle penalita' e delle sanzioni a carico
          delle  banche  delegate e dei concessionari, nonche' quelle
          relative  ai  contribuenti  che  hanno  compensato  crediti
          d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite
          indicato  nell'art.  25,  comma  2, del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  23  del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.  300,  istitutivo  del
          Ministero dell'economia e delle finanze: "
              «Art  23  (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' compiti
          di  vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai
          rapporti  con  autorita'  di vigilanza e controllo previsti
          dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, concernente la disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."».
          Nota all'art. 1:
              -  Per gli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n.
          91,   nonche'   per   l'art.  145,  comma  13  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  come modificato dall'art. 52,
          comma  86 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si vedano i
          testi riportati nelle note alle premesse.