IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti  la  legge  20  maggio 1985, n. 222, concernente disposizioni
sugli  enti  e  beni  ecclesiastici in Italia e per sostentamento del
clero  cattolico  in  servizio  nelle  diocesi,  ed  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1987, n. 33, concernente
approvazione  del  regolamento  di esecuzione della predetta legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  intitolata  «Legge  quadro  in  materia  di lavori
pubblici»,  che,  all'art.  14,  pone  a carico dei soggetti indicati
all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed
amministrazioni  locali  e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di
trasmettere  a  questo  Comitato  i  programmi  triennali  dei lavori
pubblici  e  gli  aggiornamenti  annuali  per  la verifica della loro
compatibilita' con i documenti programmatori vigenti;
  Visto  l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce,
nell'ambito  di  questo  Comitato,  l'unita'  tecnica  -  Finanza  di
progetto  con  il  compito,  fra  l'altro, di promuovere, all'interno
delle   pubbliche   amministrazioni,  l'utilizzo  delle  tecniche  di
finanziamento  di  infrastrutture  con  il ricorso a capitali privati
anche  nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista al citato art.
14 della legge n. 109/1994, e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, che reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza
di progetto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554,  recante  il  regolamento  di  attuazione della citata legge
quadro in materia di lavori pubblici;
  Visti  i  decreti  del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000,
recante  modalita'  e  schemi-tipo  per  la  redazione  del Programma
triennale,  dei  suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori,  e  4  agosto  2000,  recante  interpretazione  autentica del
decreto inizialmente adottato;
  Vista  la  nota  n. 2/3337/E/1-4-337(2) del 2 dicembre 2002, con la
quale  il  Ministero  dell'interno ha trasmesso i programmi triennali
2002-2004  elaborati  dalla Direzione centrale dei servizi civili per
l'immigrazione   e   l'asilo   e   dalla   Direzione   centrale   per
l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
  Preso  atto,  ai sensi dell'art. 59 della citata legge n. 222/1985,
che  il Fondo edifici di culto, al quale e' riconosciuta personalita'
giuridica,  dispone  di  un  proprio bilancio preventivo e consuntivo
allegato  allo  stato  di  previsione  ed al consuntivo del Ministero
dell'interno;
  Ritenuto,  in  linea  generale,  che  i  documenti programmatori di
riferimento  per  la verifica di compatibilita' prevista dall'art. 14
della  legge  n.  109/1994  siano  da  individuare  nei  documenti di
programmazione   economico-finanziaria,  nelle  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato e nelle
leggi   pluriennali  di  spesa,  nonche'  negli  eventuali  programmi
comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;
  Considerato      che     il     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria 2002-2006 pone, quali obiettivi generali per il
settore  delle opere pubbliche, il ricorso al project financing ed il
rilancio  degli  investimenti  nel Mezzogiorno, mentre, con specifico
riferimento al settore della giustizia, prevede l'adozione di «misure
di   forte  controllo  dell'immigrazione  clandestina»  ai  fini  del
miglioramento della sicurezza;
  Considerato      che     il     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria  2003-2006  dispone  che  almeno  il  30% delle
risorse  ordinarie  per opere pubbliche sia destinato al Mezzogiorno,
al  fine  di  conferire  carattere  di  effettiva  aggiuntivita' agli
specifici  fondi  nazionali  e comunitari riservati a tale macroarea,
mentre  conferma,  quale  obiettivo  d'interesse generale nel settore
della  giustizia,  la  prevenzione  ed  il  contrasto  dei reati, tra
l'altro    in    sede    internazionale,    con   riferimento   anche
all'immigrazione clandestina;
  Considerato che i suddetti programmi riflettono le peculiarita' dei
settori  cui  attengono e presentano connotazioni differenti rispetto
ai  programmi  triennali  dei  lavori  pubblici  relativi  agli altri
settori;
                             Prende atto
  Relativamente   al   Programma   per   la  gestione  dell'emergenza
immigrazione:
    che  il  Programma, predisposto secondo schema diverso rispetto a
quello  previsto  dall'art.  12  del  decreto del Ministro dei lavori
pubblici  21  giugno  2000  in  considerazione della specificita' del
settore  cui  si  riferisce, ha come obiettivo l'incremento dei posti
sia  nei  centri di permanenza, si da giungere entro il 2005 ai 3.500
posti previsti dalle «indicazioni di massima» della relazione tecnica
allegata alla legge 30 giugno 2002, n. 189 (c.d. «legge Bossi-Fini»),
sia  nei  centri  d'identificazione, per i quali e' invece ipotizzato
l'incremento di 2.000 posti che potrebbero essere realizzati entro il
2003 e che saranno destinati anche agli stranieri che chiedono asilo;
    che  il  Programma  stesso  espone l'intero costo di gestione del
fenomeno «emergenza immigrazione», quale determinato in base ai costi
di  gestione  e  di  realizzazione  pro die/pro capite di entrambe le
tipologie  dei centri sopra citati, e che tale costo - nella versione
definitiva del Programma, come rimodulato in relazione alle effettive
disponibilita'  di bilancio - ammonta complessivamente a 49,577 Meuro
per il 2002, 130,127 Meuro per il 2003 e 130,257 Meuro per il 2004;
    che  i  costi riportati nel Programma assumono valore di massima,
dovendo  scontare  elementi  di  criticita'  relativi  alle strutture
esistenti  (quali  la  possibilita'  di  un  non pieno utilizzo della
capacita'  effettiva  per  motivi  di ordine pubblico, per carenza di
personale  di vigilanza, per lavori di ripristino e ristrutturazione)
ed alle strutture da realizzare (tra cui difficolta' d'individuazione
delle   aree   per  la  realizzazione  delle  strutture  a  causa  di
rallentamenti  o  blocchi  dei  progetti  da  parte  delle  comunita'
locali);
    che   il  Programma  trova  copertura  nello  stanziamento  degli
ordinari capitoli di spesa del Ministero dell'interno;
    che  il  Programma,  considerata la peculiarita' degli interventi
previsti, non individua differenti gradi di priorita';
    che il Programma, riferito a centri ubicati nelle zone di confine
ed  in  parte  nel  Mezzogiorno,  non e' assoggettabile alle consuete
valutazioni  sul  rispetto della quota d'investimenti da riservare al
Mezzogiorno stesso;
    che  il  Programma  non  prevede  ricorso al project financing in
considerazione della rilevata natura delle opere;
    che   il   Programma,   se   non   si   appalesa  di  particolare
significativita' ai fini della valutazione complessiva della politica
perseguita  nel settore, e' in linea con la previsione dei richiamati
documenti  di  programmazione economico-finanziaria, che individuano,
ai fini del miglioramento della sicurezza, la necessita' di misure di
forte controllo dell'immigrazione clandestina;
  Relativamente   al   Programma   concernente   gli   interventi  di
conservazione,  restauro,  tutela  e  valorizzazione dei beni facenti
parte del Fondo edifici di culto:
    che  il Programma presenta peculiarita' ancora piu' rilevanti del
precedente,   posto   che   Ministero   dell'interno   provvede  alla
programmazione triennale del bilancio dal punto di vista strettamente
contabile  e  predispone  invece  annualmente il programma di massima
degli  interventi  da  finanziare  nel corso dell'anno, programma che
viene  sottoposto al parere del Consiglio d'amministrazione del Fondo
edifici di culto, che per la realizzazione degli interventi si avvale
-  in  fase progettuale ed esecutiva - dell'elaborazione degli organi
periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    che  il  Programma,  in  considerazione  della  peculiarita'  del
settore  cui  si  riferisce,  e'  elaborato  secondo  schema  diverso
rispetto a quello sopra richiamato;
    che  vengono  comunque  esposti  i  criteri  cui e' improntata la
selezione  degli  interventi  da  finanziare  e che in particolare il
Programma destina una quota di fondi prioritariamente agli interventi
di  somma  urgenza,  intesi  alla messa in sicurezza degli impianti e
delle strutture a salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, e
circoscrive  nei  limiti  del possibile le spese per la conservazione
del  patrimonio  fruttifero,  finalizzandole alla conservazione degli
immobili  nel  piu'  stretto  rapporto  possibile con la redditivita'
degli stessi;
    che    il    Ministero    di    settore   sottolinea   l'assoluta
imprevedibilita'   degli   interventi  indifferibili,  sia  a  tutela
dell'incolumita'  pubblica  che del patrimonio artistico, e l'estrema
variabilita'  dei  tempi  occorrenti ai circa quaranta organi tecnici
coinvolti  per la parte progettuale e contrattuale degli interventi e
per l'adozione dei provvedimenti d'impegno delle spese;
    che il Programma include sia la stesura iniziale del programma di
massima  degli  interventi  2002  che  un  aggiornamento  conseguente
all'assestamento di bilancio;
    che  il  Programma  non  individua differenti gradi di priorita',
considerata la tipologia degli interventi previsti;
    che il Programma, per analoghe motivazioni, non e' assoggettabile
alle  consuete valutazioni sul rispetto della quota d'investimenti da
riservare al Mezzogiorno;
    che  il  Programma trova copertura nel bilancio del Fondo edifici
di culto;
    che  il  Programma  non  prevede  ricorso al project financing in
considerazione della rilevata natura delle opere, ma puo' beneficiare
di  risorse  non  provenienti dal bilancio del Fondo edifici di culto
(quali  le  risorse comunitarie e parte dei proventi dell'8 per mille
dell'IRPEF), che consentono la realizzazione di ulteriori interventi;
    che   il   Programma,   se   non   si   appalesa  di  particolare
significativita' ai fini della valutazione complessiva della politica
perseguita    nel    settore,    non    presenta    pero'    elementi
d'incompatibilita' con i documenti programmatori vigenti;
                              Delibera:
  Di  esprimere  -  ai  sensi  dell'art. 14, comma 11, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 - parere di compatibilita' del Programma per la
gestione  dell'emergenza immigrazione e del Programma concernente gli
interventi  di  conservazione,  restauro, tutela e valorizzazione dei
beni  facenti  parte  del  Fondo  edifici  di  culto  con i documenti
programmatori vigenti.
    Roma, 19 dicembre 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
                                           Il segretario: Baldassarri