IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, come modificato
dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893;
  Vista  la  direttiva  21 luglio  1991, n. 91/440/CEE, relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie;
  Viste  le  direttive  19 giugno  1995,  n.  95/18/CE e n. 95/19/CE,
concernenti  le  licenze  delle  imprese ferroviarie, la ripartizione
delle  capacita'  di  infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
  Vista   la   legge   14 luglio  1993,  n.  238  (art.  1),  recante
disposizioni  in  materia di trasmissione al Parlamento dei contratti
di  programma  e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato
S.p.a.  (F.S.  S.p.a.)  al fine dell'acquisizione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la cessazione
del  regime  concessorio  per  l'attivita'  di  trasporto ferroviario
sostituito da un regime autorizzatorio;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo  Comitato  la  definizione  delle  linee  guida e dei principi
comuni  per  le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme restando le
competenze della Autorita' di settore;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al
conferimento  di  funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale  a  Regioni  ed  Enti  locali, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277,  e  16 marzo  1999,  n.  146,  di recepimento nella legislazione
italiana delle precitate direttive comunitarie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, che
approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  ministri
16 novembre  2000  relativo alla «individuazione e trasferimento alle
Regioni  delle  risorse  per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti  ai sensi del citato decreto n. 422/1997 (articoli 8 e 12),
in materia di trasporto pubblico locale»
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1990, n. 1/T,
contenente disposizioni in ordine alle gratuita' ed alle agevolazioni
tariffarie;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31
ottobre  2000,  n  138/T,  recante  il rilascio di concessione a Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. (R.F.I. S.p.a.)
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n.  118/1996),  recante  «linee  guida  per  i  servizi  di  pubblica
utilita»,  che  prevede  il parere di questo Comitato sugli schemi di
contratto di programma;
  Vista  la  propria  delibera  5 novembre  1999,  n.  173  (Gazzetta
Ufficiale   n.   8/2000),   che   disciplina   la  procedura  per  la
determinazione  degli  standards  di  qualita'  del  servizio e degli
obiettivi  di miglioramento della qualita' stessa e che condiziona le
variazioni  tariffarie  annuali  alla  verifica del raggiungimento di
tali obiettivi
  Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63 (Gazzetta Ufficiale
n.  186/2000), che ha definito la procedura relativa alla stipula dei
contratti  di programma e dei contratti di servizio quando presentano
i medesimi contenuti del contratto di programma;
  Visto  il  contratto di servizio per il periodo 1997-1999 stipulato
il 13 luglio 2000 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e
l'Amministratore delegato della F.S. S.p.a.;
  Considerato  che  il  conferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle  competenze  in  materia  di  trasporto  ferroviario  locale  e
regionale si e' concluso con il trasferimento delle relative risorse,
a  decorrere  dal  1° gennaio 2001, e che pertanto i connessi servizi
per  l'anno  2001  sono  stati  oggetto  di  separati  contratti  tra
Trenitalia S.p.a. e ciascuna Regione interessata;
  Considerato   che  alla  F.S.  S.p.a.  e  alla  Italiana  Trasporti
Ferroviari (I.T.F.) S.p.a. e' stata rilasciata in data 23 maggio 2000
la  licenza  di impresa ferroviaria per lo svolgimento dell'attivita'
di trasporto ferroviario;
  Considerato  che  in  data  30 maggio  2000  e'  stato stipulato il
contratto  di  affitto  di  ramo  d'azienda  tra F.S. S.p.a. e I.T.F.
S.p.a., relativo all'attivita' di trasporto ferroviario, espletata da
quest'ultima societa' a partire dal 1° giugno 2000;
  Considerato  che,  con  nota  del  19 luglio 2000, I.T.F. S.p.a. ha
comunicato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, la
modifica della propria ragione sociale in Trenitalia S.p.a.;
  Considerato  che,  in attuazione del disposto di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277 (art. 4), e' stato
completato  il  processo  di  separazione  societaria  tra il gestore
dell'infrastruttura   (R.F.I.   S.p.a.)   e   l'impresa   ferroviaria
(Trenitalia S.p.a.);
  Considerato  che,  in  conformita'  con  le  disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1999, ed alla legge n.
388/2000   (art.   131)  nonche'  in  coerenza  con  il  processo  di
separazione  societaria,  Trenitalia S.p.a. svolge servizi ferroviari
in  funzione  della  titolarita'  di  licenza,  in luogo del rapporto
concessorio  che,  ai  sensi  del  decreto ministeriale n. 138/T/2000
(art.  1,  comma 3), continua invece ad intercorrere tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.a.;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 7 dell'atto di compravendita
stipulato  tra  F.S.  S.p.a.  e Trenitalia S.p.a. in data 28 novembre
2000,  quest'ultima  e' subentrata a F.S. S.p.a. nella titolarita' di
tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e passivi e che, in virtu' del
suddetto  atto  di  compravendita, Trenitalia S.p.a. e' titolata alla
stipulazione del presente contratto;
  Vista  la  nota  n.  3159  dell'11  luglio  2002,  con  la quale il
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il testo
del contratto di servizio pubblico per gli anni 2002-2003;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 24 ottobre 2002 dalla
Conferenza unificata stato regioni e autonomie locali sullo schema di
contratto di servizio 2002-2003;
  Preso atto che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee
guida  per  la  regolazione  dei servizi di pubblica utilita' (NARS),
nella  seduta  dell'11 novembre  2002,  ha espresso parere favorevole
sullo  schema di contratto di servizio, formulando al riguardo alcune
raccomandazioni;
  Esprime  parere  favorevole  in  ordine alto schema di contratto di
servizio  pubblico  2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e
trasporti e la Societa' Trenitalia S.p.a.
  Invita   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a
subordinare   lo  schema  di  Contratto  di  servizio  2002-2003,  al
recepimento delle seguenti indicazioni:
    1)  che  il  valore  relativo  alla  compensazione a carico dello
Stato,  per oneri di servizio pubblico per l'anno 2002, sia calcolato
in  base  ad  un tasso di remunerazione del capitale investito (WACC)
per  la  produzione  dei  servizi  oggetto  del contratto di servizio
2002-2003,  secondo  quanto  definito nell'allegato 1 del parere NARS
dell'11 novembre  2002.  Inoltre,  che  l'equivalente  degli  importi
spettanti  a  Trenitalia  S.p.a.  sia  predisposto in base ai dati di
consuntivo 2001, ove disponibili, anziche' di preconsuntivo;
    2) che l'art. 7 sia integrato al fine di prevedere, a partire dal
2003, l'impegno di Trenitalia S.p.a. ad emanare carte dei servizi che
contengano   obiettivi   di  qualita'  significatamente  migliorativi
rispetto   al   2002   e   a   concordare,  con  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, fattori, indicatori e standards di
qualita' tali da riavvicinare le situazioni regionali e locali in cui
le differenze risultano ancora elevate nell'anno 2002.
    3)  che  siano  apportate  alcune  integrazioni  al sistema degli
indicatori  di  qualita'  attualmente  utilizzati  e  al  sistema  di
monitoraggio  della qualita' per il servizio viaggiatori notturno, in
base alle indicazioni formulate nell'allegato 2 della raccomandazione
approvata  dal  Nucleo  di valutazione, nel corso della seduta svolta
l'11 novembre 2002.
    4)   che   nella   formulazione   dell'art.   12   sia  previsto,
esplicitamente,   un   maggior  coinvolgimento  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  nella  fase di predisposizione del
capitolato  di  gara  relativo  all'attribuzione  in  outsourcing del
servizio   di   rilevazione   della   qualita'   percepita   customer
satisfaction) - per la parte direttamente finalizzata ad acquisire le
informazioni   utili   al   monitoraggio   -  e  l'inclusione  di  un
rappresentante  dello  stesso Ministero all'interno della Commissione
giudicatrice  della  relativa  gara. Inoltre, si ritiene debba essere
previsto  che  i  dati  rilevati attraverso l'indagine commissionata,
affluiscano  -  per  la  parte  rilevante  ai fini del monitoraggio -
direttamente anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    5)  che  il meccanismo di erogazione della compensazione previsto
all'art.  6  c.4 sia modificato. In particolare, si richiede che, per
il  secondo  e  ultimo  anno di validita' del contratto (2003), siano
utilizzate le seguenti modalita' di assegnazione della compensazione:
l'80%  dell'importo  complessivo  nei tempi previsti dall'art. 10, il
rimanente   20%   a   seguito   della  presentazione  del  rendiconto
certificato.
    Roma, 29 novembre 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 251