Il  comune  di  Seveso  (provincia  di  Milano)  ha  adottato  il
17 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) (Omissis).
    2)   Di  confermare  per  l'anno  2003,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  cosi'  come approvata con deliberazione di
G.C, del 1° febbraio 2002, n. 17 come segue:
      3,6  per  mille  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e  sue  pertinenze  considerando  direttamente adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata nonche' le
abitazioni  date  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi familiari,
esclusivamente parenti ed affini di primo grado;
      3,6  per  mille  per  le  abitazioni date in affitto sulla base
degli accordi tra proprieta' edilizia ed inquilini;
      6  per  mille  (fabbricati  esclusi  quelli  di  cui  ai  punti
precedenti, aree fabbricabili, terreni agricoli.
    3) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui
all'art.  8,  comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ.
mod. di Euro 113,62.
    4)   Di  confermare  l'ulteriore  detrazione  da  euro  113,62  a
Euro 154,94  per  l'abitazione principale di cui all'art. 8 d.lgs. n.
504/1992, in relazione a richieste docurnentate da parte dei soggetti
passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale,
ricorrendo le seguenti condizioni:
      pensionati  e  loro  coniugi  con  reddito complessivo, ai fini
IRPEE,  di  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino a euro
10.000,00  aumentate  di  ulteriori  euro 2.065,00 per ogni persona a
carico;
      portatori  di  handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito  annuale  complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del
nucleo  familiare  fino a euro 10.000,00, aumentate di ulteriori euro
2.065,00 per ogni persona a carico.
    5)  Di  escludere  dall'applicazione della maggiore detrazione di
Euro 154,94  i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo
oltre all'abitazione principale.
    6)  Di  escludere,  altresi',  dall'applicazione  della  maggiore
detrazione di Euro 154,94 tutte le unita' classificabili in:
      A/1 (abitazione di tipo signorile);
      A/8 (abitazione in villa);
      A/9 (castelli, palazzi).
    7)  Di  individuare  il nucleo familiare di riferimento nella sua
composizione  al  1° gennaio  dell'anno  di riferimento dell'imposta,
nonche'  di  documentare  lo  status  di pensionato o di portatore di
handicap alla stessa data;
    8)  Di  far  coincidere  il  termine perentorio di consegna della
documentazione  volta  ad  ottenere  l'applicazione  della  ulteriore
detrazione  di  Euro 154,94  con quello previsto per la dichiarazione
dell'I.C.I. relativa all'anno 2002.
    (Omissis).