L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 10 aprile 2003, Premesso che l'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) disciplina ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento «audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati» e che stabilisce altresi' che «nel medesimo regolamento siano disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientali, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti sull'efficacia dei servizi»; Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge n. 481/1995; la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il titolo V della seconda parte della Costituzione; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visti: il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito decreto legislativo n. 164/2000); il regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: regolamento per le audizioni periodiche), di cui alla delibera 16 maggio 1997, n. 44/1997, modificata e integrata con deliberazione dell'Autorita' 7 maggio 1999, n. 56/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999; la deliberazione dell'Autorita' 20 febbraio 2001, n. 26/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2001, recante regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Considerato che: la liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas, avviata con i decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000, ha promosso la nascita di nuovi soggetti portatori di interessi pubblici e privati e di nuove formazioni associative; i processi di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas e la riforma dei servizi pubblici locali inducono cambiamenti nelle condizioni di erogazione dei settori dell'energia elettrica e del gas e quindi incidono sugli interessi di cui sono portatori utenti, consumatori e altri soggetti; il decentramento amministrativo e legislativo, e il conferimento di ulteriori responsabilita' e poteri alle amministrazioni regionali possono far emergere nuove forme organizzative ed esigenze di rappresentazione di interessi collettivi e diffusi; Ritenuto opportuno: adottare un nuovo regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi, che risponda al modificato contesto e sostituisca il regolamento in vigore; favorire la piu' ampia partecipazione alle audizioni, l'accesso alle informazioni e la pubblicita' delle proposte e delle decisioni dell'Autorita', da assicurare con strumenti appropriati ed efficaci; Delibera: Art. 1. Audizioni periodiche 1.1. L'Autorita' convoca in audizione periodica, almeno una volta per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte concernenti i servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas. 1.2. Alle audizioni di cui al precedente comma 1.1 possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno. 1.3. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorita' provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.