L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 10 aprile 2003,
  Premesso  che  l'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) disciplina ai
sensi  del  capo  III  della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio
regolamento  «audizioni periodiche delle formazioni associative nelle
quali  i consumatori e gli utenti siano organizzati» e che stabilisce
altresi'  che  «nel medesimo regolamento siano disciplinate audizioni
periodiche   delle   associazioni   ambientali,   delle  associazioni
sindacali  delle  imprese  e  dei  lavoratori  e  lo  svolgimento  di
rilevazioni  sulla  soddisfazione  degli  utenti  sull'efficacia  dei
servizi»;
  Visti:
    la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    la legge n. 481/1995;
    la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il
titolo V della seconda parte della Costituzione;
    l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti:
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito decreto
legislativo n. 164/2000);
    il  regolamento  per  le  audizioni  periodiche  delle formazioni
associative    di    consumatori   e   utenti,   delle   associazioni
ambientaliste,  delle  associazioni  sindacali  delle  imprese  e dei
lavoratori  e  per  lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione
degli  utenti  e l'efficacia dei servizi (di seguito: regolamento per
le  audizioni  periodiche),  di  cui alla delibera 16 maggio 1997, n.
44/1997,  modificata  e  integrata  con  deliberazione dell'Autorita'
7 maggio  1999,  n.  56/1999,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 febbraio  2001,  n.  26/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 69 del
23 marzo  2001, recante regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Considerato che:
    la  liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica
e  del  gas,  avviata  con  i  decreti  legislativi  n.  79/1999 e n.
164/2000,  ha  promosso  la  nascita  di  nuovi soggetti portatori di
interessi pubblici e privati e di nuove formazioni associative;
    i processi di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica
e  del  gas  e  la  riforma  dei  servizi  pubblici  locali  inducono
cambiamenti  nelle  condizioni di erogazione dei settori dell'energia
elettrica  e  del  gas  e quindi incidono sugli interessi di cui sono
portatori utenti, consumatori e altri soggetti;
    il  decentramento amministrativo e legislativo, e il conferimento
di  ulteriori responsabilita' e poteri alle amministrazioni regionali
possono  far  emergere  nuove  forme  organizzative  ed  esigenze  di
rappresentazione di interessi collettivi e diffusi;
  Ritenuto opportuno:
    adottare  un  nuovo  regolamento  per  le  audizioni periodiche e
speciali  e  per  lo  svolgimento  di rilevazioni sulla soddisfazione
degli utenti e sull'efficacia dei servizi, che risponda al modificato
contesto e sostituisca il regolamento in vigore;
    favorire  la  piu' ampia partecipazione alle audizioni, l'accesso
alle  informazioni  e la pubblicita' delle proposte e delle decisioni
dell'Autorita', da assicurare con strumenti appropriati ed efficaci;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                        Audizioni periodiche
  1.1.  L'Autorita'  convoca in audizione periodica, almeno una volta
per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli
utenti,   delle   associazioni   ambientaliste,   delle  associazioni
sindacali   delle   imprese   e   delle  associazioni  sindacali  dei
lavoratori,  in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate,
ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte
concernenti  i  servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia
elettrica e del gas.
  1.2.  Alle  audizioni  di  cui  al  precedente  comma  1.1  possono
partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati,
sia  di  interessi  collettivi  e  diffusi,  che  l'Autorita' ritiene
opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti
all'ordine del giorno.
  1.3.  Le  audizioni  sono  di  norma pubbliche. La stessa Autorita'
provvede,  anche  mediante  l'impiego  di  mezzi  di  comunicazione a
distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro
che desiderano assistervi.