IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Bologna
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  in  data 30 novembre 2001 dal
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  che  decentra  alle direzioni provinciali del lavoro -
servizio   politiche  del  lavoro  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa'
cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati
nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto   il   verbale   ispettivo  del  5 dicembre  2001  nel  quale
l'ispettore  ha  proposto  lo  scioglimento d'ufficio senza nomina di
liquidatore  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della societa'
cooperativa «Edilizia Simonetta a r.l.», con sede in Bologna;
                              Decreta:
  Lo   scioglimento   senza   far  luogo  a  nomina  del  commissario
liquidatore  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 2544 del codice
civile  della  societa'  cooperativa «Edilizia Simonetta a r.l.», con
sede  in  Bologna  via  Dei Mille n. 21, costituita con rogito notaio
dott.  Stame  Antonio,  in  data  3 giugno 1953, repertorio n. 34488,
B.U.S.C. n. 280/42333.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Bologna, 6 marzo 2003
                                     Il direttore provinciale: Casale