IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Ancona
  Visto  l'art.  8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato,  14 dicembre 1947, n. 1577, cosi' come sostituito dall'art. 15
della  legge  17 febbraio  1971,  n.  127, che prescrive l'obbligo, a
carico  degli  enti  cooperativi,  del  versamento  di  un contributo
biennale   per   le   spese  relative  alle  ispezioni  ordinarie  da
determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;
  Visto  l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  la  cancellazione  dal  registro  prefettizio  e  dallo
schedario  generale  della  cooperazione  per le cooperative e i loro
consorzi  inadempienti  all'obbligo  del versamento del contributo di
cui sopra;
  Visto  il  decreto  21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  che ha decentrato alle direzioni provinciali del
lavoro  territorialmente  competenti  l'adozione dei provvedimenti di
cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei
confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo
oltre il biennio di riferimento;
  Vista  la  circolare  n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV;
  Viste  le  risultanze  dell'ispezione  ordinaria conclusa in data 4
dicembre  2001,  dalle quali si rileva che la societa' cooperativa di
seguito  indicata  non  ha  ottemperato  al  pagamento del contributo
obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;
  Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre
2001  al  n.  2134,  tra  il  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali  e il Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento
delle funzioni in materia di cooperazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  cooperativa  «Centro commerciale Ancona», con sede in
Ancona,  costituita  in  data  3  ottobre  1994 con atto a rogito del
notaio  dott.  Giuseppe  Salvatore  di  Ancona,  repertorio n. 58233,
registro  societa' n. 22659, tribunale di Ancona, registro imprese n.
01379950429,   C.C.I.A.A.  di  Ancona,  e'  cancellata  dal  registro
prefettizio  e  dallo  schedario  generale  della cooperazione con la
conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.