Il comune di Grottaglie (provincia di Taranto) ha adottato, il 28
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  per  l'anno  2003  le  aliquote I.C.I. imposta
comunale sugli immobili nella misura qui di seguito specificato:
      a) 4 per mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per
le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative
pertinenze   (si   intende   per   pertinenza   l'unita'  immobiliare
classificata  o classificabile nelle categorie C/2 e C/6 durevolmente
asservita  all'abitazione  principale  anche  se  non appartiene allo
stesso  fabbricato  per  non  piu'  di  una pertinenza per abitazione
principale);
      b) 3 per mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per
le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei
seguenti soggetti:
        pensionati   e/o   portatori   di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta  che  dispongono  di  solo reddito da pensione, riferito
all'anno  precedente  a quello cui fa riferimento l'agevolazione, non
superiore  a  Euro 6.713,94  (L. 13.000.000)  annue  al  lordo  delle
ritenute fiscali. In caso di contitolarita' nell'immobile da parte di
coniugi  dei  quali  uno  non  possiede  redditi  propri, il tetto di
pensione  sopraindicato e' figurativamente imputato agli stessi nella
misura del 50%;
        titolare  nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente
risultano persone con invalidita' riconosciuta non inferiore al 75%;
        titolare  la  cui  famiglia  ha minori in affido familiare al
1° gennaio 2003;
        titolare  di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65,
legge   23 dicembre   1998,   n.   448,   e  succesive  modifiche  ed
integrazioni;
    c) 7 per  mille  per  tutte le altre unita' immobiliari esclusi i
terreni agricoli (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree
fabbricabili);
    d) 6 per mille per i terreni agricoli;
    (Omissis).