IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di ripartire, nel
corrente  anno, le risorse finanziarie tra le universita', destinando
i  fondi  di  cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n.
370,  al  sostegno  di  servizi agli studenti, al potenziamento della
mobilita'    interuniversitaria    degli    studenti   stessi,   alla
incentivazione  delle  iscrizioni  a  corsi  di studio di particolare
interesse  nazionale e comunitario, nonche' all'incremento del numero
dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
consentire  agli  enti  di  ricerca  ed  alle universita' di assumere
personale  a  tempo  determinato,  anche  in deroga a quanto previsto
dall'articolo  34  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  senza
ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
  Ritenuta  infine,  la straordinaria necessita' ed urgenza di indire
una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine
di  consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia,
a   compimento   di  un  percorso  formativo  quadriennale,  iniziato
anteriormente  al  1°  novembre  1993,  di  concludere  la formazione
anteriormente  al  1°  novembre  2003, come previsto dall'articolo 12
della  direttiva  2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Iniziative per il sostegno degli
         studenti universitari e per favorirne la mobilita'

  1.  Al  fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare
un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare
la  mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le
iscrizioni  a  corsi  di  studio di particolare interesse nazionale e
comunitario,  di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione   scientifica,   il  Fondo  previsto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  per  le  finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19
ottobre  1999,  n.  370,  assume  la  denominazione  di "Fondo per il
sostegno  dei  giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e,
per  l'anno  2003,  e'  ripartito  tra gli atenei in base a criteri e
modalita'  determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori
delle  universita'  italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari,  per  il  perseguimento  dei  seguenti obiettivi, ferme
restando  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  4-bis, del
decreto-legge   25   settembre   2002,   n.   212,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
   a)  sostegno  alla  mobilita' internazionale degli studenti, anche
nell'ambito   del   programma   di   mobilita'   dell'Unione  europea
Socrates-Erasmus,   mediante   l'erogazione   di   borse   di  studio
integrative;
   b)  assegnazione  agli  studenti  capaci e meritevoli, iscritti ai
corsi  di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di
assegni  per  l'incentivazione  delle  attivita'  di  tutorato di cui
all'articolo  13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le
attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
   c)  promozione,  in  determinate aree scientifico-disciplinari, di
corsi  di  dottorato  di  ricerca,  inseriti  in  reti  nazionali  ed
internazionali  di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le
linee  strategiche  del  Programma  nazionale  per  la ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
   d)  finanziamento  di  assegni  di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   e)  incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
  2.  Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche
una   quota   percentuale   delle   risorse   disponibili   ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni  dell'articolo  10  del  decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle  dell'articolo  2,  commi  26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
  4.  Le  eventuali  economie di spesa accertate dalle universita' in
sede  di  approvazione  del  conto  consuntivo  2002, derivanti dalle
risorse  acquisite  per  l'incentivazione  dell'impegno didattico dei
professori  e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche'
quelle  gia'  assegnate per le stesse finalita' per l'anno 2002 e non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  utilizzate  per  assicurare un adeguato livello di servizi agli
studenti.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.