IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  in  particolare  gli
articoli 23 e 77;
  Visto  il  decreto  12 novembre 1999 che modifica l'allegato XI del
decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 242, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 2000, n. 21;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la richiesta avanzata dal prof. Raffaele Perrone Donnorso, in
qualita'  di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le
malattie  infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura
a  carattere  scientifico,  con  nota  n.  826  del 7 marzo 2002 e la
relativa documentazione allegata;
  Viste le richieste di integrazione avanzate dall'Istituto superiore
di  sanita'  con  note n. 021674/VIR 12 - SSL del 19 giugno 2002 e n.
047935/VIR 12 - SSL del 21 novembre 2002;
  Viste  le  note  integrative fornite dall'Istituto nazionale per le
malattie  infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura
a  carattere  scientifico,  n. 3893 del 24 ottobre 2002, n. CS/000067
dell'8 gennaio 2003 e n. CS/000047 del 2 aprile 2003;
  Acquisito  il  parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita'
espresso  con  note  n.  000523/VIR  12  del  10 gennaio  2003  e  n.
018051/VIR.12 del 3 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'Istituto   nazionale   per  le  malattie  infettive  Lazzaro
Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con
sede  in  Roma,  via  Portuense  n.  292,  e'  autorizzato,  ai sensi
dell'art.  77  del  decreto  legislativo n. 626 del 1994 e successive
modificazioni,   all'utilizzazione,   nell'esercizio   della  propria
attivita',  dei  seguenti agenti biologici, classificati nel gruppo 4
dall'allegato XI del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994:
    virus  del  vaiolo;  virus Marburg; virus Ebola; virus Guanarito;
virus  della  febbre  emorragica  Congo  - Crimea; virus Lassa; virus
Sabia; virus Machupo; virus Junin.
  2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni
dalla  data  del  presente  decreto ed e' vincolata al rispetto delle
condizioni  stabilite dall'Istituto superiore di sanita', ai fini del
rilascio  del  prescritto  parere,  contenute  nelle note indicate in
premessa.
  3.   L'Istituto,  di  cui  al  comma  1,  e'  tenuto  a  comunicare
annualmente  in  modo sintetico al Ministero della salute - Direzione
generale  della  prevenzione - Ufficio VII - e all'Istituto superiore
di    sanita'   l'attivita'   svolta   avvalendosi   della   presente
autorizzazione e di ogni eventuale rinuncia ad avvalersene.