LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  Visto  l'accordo  quadro  collegato  al subentro delle regioni allo
Stato  nel  contratto  di  servizio  con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia
S.p.a.  esaminato  dalla  Conferenza  Stato-regioni  nella seduta del
18 giugno 1999;
  Ritenuto necessario provvedere all'istituzione del comitato tecnico
di  gestione dell'accordo quadro, cosi' come previsto dall'art. 6 del
medesimo accordo;
  Vista  la nota protocollo n. 339 del 28 giugno 2002 con la quale le
regioni  hanno  evidenziato  la  necessita'  che  la costituzione del
predetto  comitato  avvenga mediante atto paritario tra lo Stato e le
regioni  nel  rispetto  dell'Intesa istituzionale tra Stato e regioni
siglata in data 20 giugno 2002;
  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4,  da'  facolta'  al  Governo e alle regioni e province autonome, in
attuazione  del principio di leale collaborazione e nel perseguimento
di  obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, di concludere accordi di questa Conferenza al fine di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto   lo  schema  di  accordo  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, che disciplina la costituzione, le
modalita'  di  funzionamento  e  la composizione del comitato tecnico
centrale di gestione del citato accordo-quadro;
  Ravvisata  l'opportunita'  di una partecipazione dei rappresentanti
di  Trenitalia  in  seno  al comitato, ai soli fini di un supporto di
carattere tecnico amministrativo all'attivita' del comitato stesso;
  Valutata  l'opportunita'  di dettare principi di carattere generale
in  merito  alla  composizione  alle  modalita'  di funzionamento del
comitato,  demandando  al  comitato  medesimo  i  piu' ampi poteri di
autoregolamentazione;
  Considerata  la  richiesta  delle  regioni  di  elevare a cinque il
numero  dei  componenti  effettivi e dei supplenti, espresso con nota
del  coordinamento  interregionale  trasporti,  protocollo n. 183 del
17 marzo 2003;
  Considerato  l'avviso  favorevole  a  tale  richiesta  espresso del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del
20 marzo  2003,  protocollo  n. 365, con la quale si e' precisato che
occorre  procedere ad analoga integrazione per la componente statale,
prevedendo   l'inserimento   di   un   rappresentante  designato  dal
presidente della Conferenza Stato-regioni;
  Visto  il  nuovo  schema  di  accordo,  cui sono state apportate le
modifiche concordate in sede istruttoria;
  Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
                              Sancisce
il seguente accordo tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti
e  le  regioni  concernente  la  costituzione del comitato tecnico di
gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo
Stato  nel  contratto  di  servizio  con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia
S.p.a.
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito il comitato tecnico di gestione di cui all'art. 6
dell'accordo  quadro  collegato  al subentro delle regioni allo Stato
nel contratto di servizio con F.S. S.p.a.
  2.  Il  comitato  e'  composto  da due rappresentanti del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui uno con funzioni di
presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze,   da  un  rappresentante  del  presidente  della  Conferenza
Stato-regioni,  da  cinque  rappresentanti  delle  regioni  e  da due
esperti  del  settore,  designati  rispettivamente  dal  Ministro dei
trasporti  e  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle
province  autonome.  Per ciascuno dei componenti, fatta eccezione per
gli  esperti,  ciascuna  parte  provvede  a designare anche un membro
supplente,  che  puo'  prendere parte ai lavori del comitato anche in
presenza del titolare, senza aver diritto di voto.