LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368, recante
«Attuazione  della  direttiva  n.  93/16/CEE  in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi,   certificati   ed  altri  titoli»,  ed  in  particolare  le
disposizioni  del  titolo  VI  concernenti  la  formazione dei medici
specialisti;
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
prevede  al  comma  1  che,  con  cadenza  triennale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative
esigenze  sanitarie  e  sulla  base di una approfondita analisi della
situazione   occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei  medici
specialisti da formare, comunicandolo al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  il  medesimo art. 35, il quale prevede che il Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e con il Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione   economica,   sentita  la  Conferenza  Stato-regioni,
determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente,
per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,  tenuto  conto  delle
esigenze  di  programmazione  delle regioni e delle province autonome
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
  Viste  le  modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla
legge  costituzionale  n.  3  del  18 ottobre  2001  e che la materia
«tutela  della  salute»  afferisce  alla  potesta'  concorrente delle
regioni, cosi' come la materia «professioni»;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di Bolzano sulla determinazione del numero globale dei
medici  specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli
anni  accademici  2001/2002,  2002/2003  e borse di studio per l'anno
accademico  2001/2002,  sancito  da questa Conferenza il 7 marzo 2002
(repertorio atti n. 1406);
  Vista  la proposta del Ministero della salute, inviata con nota del
5 marzo  2003,  al  fine  di potere individuare il numero globale dei
medici  specialisti da formare nell'anno accademico 2002-2003, tenuto
conto  delle  indicazioni  avanzate  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,  unitamente  all'assenso  del
Ministero  dell'economia e finanze, da definire con accordo in questa
Conferenza;
  Considerato che, in sede tecnica il 19 marzo 2003, i rappresentanti
regionali  hanno  dichiarato  di  convenire  sulla determinazione del
numero   dei  medici  specialisti  da  formare  nell'anno  accademico
2002/2003 pari a 5388 unita' e sulla tabella relativa al numero delle
borse  di  studio  per  il  medesimo anno a carico del bilancio dello
Stato  oggetto di accordo e che, nel corso della medesima riunione e'
stato stilato il presente accordo;
  Rilevato   che  i  rappresentanti  regionali  hanno  consegnato  un
documento di proposta di revisione della normativa vigente sui medici
specializzandi,  con  riferimento  a  quanto convenuto al punto 5 del
precedente  accordo  Stato-regioni di pari oggetto sancito il 7 marzo
2002,  in  ordine  alla  possibilita'  di  attivare  i  contratti  di
formazione lavoro o di individuare ulteriori soluzioni;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  i  presidenti  delle  regioni  hanno confermato l'avviso
favorevole alla stipula dell'accordo;
  Rilevato  che,  nel  corso della medesima seduta, il rappresentante
del  Ministero  dell'economia  e finanze, in ordine alla presa d'atto
della  nuova proposta di revisione della normativa vigente sui medici
specializzandi  presentata dalle regioni ha precisato che da cio' non
puo'  derivare  l'impegno  del  Governo  al  reperimento di ulteriori
risorse  finanziarie  e  che  in tal senso si e' concordato nel corso
della seduta;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce  tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

    preso  atto  che  la programmazione del numero globale dei medici
specialisti  da  formare  nelle  scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2002/2003, e' stata determinata dal Ministero della salute
in  5388  unita', sulla base degli elementi acquisiti dalle regioni e
province  autonome, confermando i dati posti alla base del fabbisogno
dell'anno accademico 2001-2002, anche in considerazione delle risorse
finanziarie  disponibili  per  il finanziamento delle borse di studio
per lo stesso anno accademico;
    tenuto  conto  che  si  da'  altresi' atto che tale situazione ha
ancora  il  carattere  della  transitorieta',  atteso  che,  ai sensi
dell'art.  46,  comma  1,  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368,  dovranno essere stipulati con i medici specializzandi specifici
contratti  di  formazione  lavoro,  in ordine ai quali, unitamente al
riordino  delle  scuole  di  specializzazione  (attualmente  in corso
presso   il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca),  si  rendera'  necessaria  una  diversa  individuazione dei
criteri per la determinazione del fabbisogno di formazione;
    preso  atto  che  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  conferma che per l'assegnazione delle borse di studio
per    l'anno   accademico   2002/2003   alle   singole   scuole   di
specializzazione   si   atterra'  alla  ripartizione  sul  territorio
nazionale   effettuata   nel  corso  del  pregresso  anno  accademico
2000-2001;
    preso  atto  che, a seguito di quanto convenuto con il precedente
accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni il 7 marzo 2002 (punto
5),  in  tema  di  contratti  di formazione lavoro sono state avviate
iniziative  da  parte delle amministrazioni competenti, che non hanno
avuto  esito per il mancato reperimento della copertura finanziaria e
che comunque e' stato predisposto da parte del Ministero della salute
lo schema tipo di contratto di formazione lavoro;
    tenuto  conto  che il Governo ha accolto come raccomandazione gli
ordini  del giorno in materia della Camera dei deputati 9/3200/bis/19
e     9/3200/bis/159    dell'11 novembre    2002,    9/3200/bis-B/35,
9/3200/bis-B/24, 9/3200/bis-B/164 del 23 dicembre 2002;
    preso  atto  della  nuova  proposta  di revisione della normativa
vigente  sui  medici  specializzandi presentata dalle regioni, con la
quale  si  propone  di  prevedere  una  articolazione  del periodo di
formazione  dei medici specializzandi in due fasi: la prima meta' del
periodo  caratterizzata  da  una  formazione  da  attuarsi  presso le
strutture   universitarie   e   finalizzata   all'acquisizione  delle
capacita'  di  base  teorico-pratiche, da regolarsi all'interno delle
risorse gia' destinate alle borse di studio, con un incremento del 10
percento  della  retribuzione  attuale;  la seconda meta' da attuarsi
presso le strutture territoriali che fanno parte della rete formativa
universitaria  o  comunque  individuate  dalle  regioni,  da regolare
tramite i contratti di formazione-lavoro;
    tenuto   conto  che  dalla  superiore  presa  d'atto  non  deriva
ulteriore aggravio nei confronti dello Stato;
Il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano
                      convengono quanto segue:

  1.  Il  presente  accordo concerne la determinazione del fabbisogno
per  l'anno  accademico  2002/2003  dei medici specialisti da formare
nelle  scuole  di  specializzazione  in  medicina e chirurgia, tenuto
conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome  con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
nazionale,  che  e'  determinato in n. 5.388 medici, come da allegata
tabella 1, parte integrante del presente accordo.
  2.  Il  numero  delle  borse  di studio a carico del bilancio dello
Stato  per l'anno accademico 2002/2003 e' determinato in 5.388 borse,
di cui alla tabella 2, parte integrante del presente accordo.
  3.  Sulla  base  delle  risorse  finanziarie a disposizione saranno
assegnati,  per  singola  tipologia  di scuola di specializzazione, i
contingenti di borse di studio di cui alla suddetta tabella 2.
  4.   Le  amministrazioni  interessate  si  impegnano,  in  sede  di
ripartizione delle borse di studio alle singole universita', a tenere
conto  delle  eventuali  situazioni  di  criticita' connesse a talune
specializzazioni che verranno tempestivamente segnalate dalle regioni
e,  a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  apportera'  i  necessari correttivi alla distribuzione delle
borse di studio.
  5.  Le  regioni,  ove non operano facolta' di medicina e chirurgia,
possono  attivare apposite convenzioni con le universita', al fine di
destinare  borse  di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori
medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria
regionale.
    Roma, 27 marzo 2003

                                             Il Presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino