IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  197,  secondo  comma,  lettera  c),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124, cosi' come
sostituito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede
la  facolta'  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di
erogare  somme  a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire
allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta   l'esigenza   della  definizione  di  nuove  modalita'  e
procedure  per  la  concessione  e  l'erogazione dei contributi sopra
citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, secondo comma, lettera
c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124,  e  successive  modificazioni,  sono concesse dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali come contributo per la realizzazione
di  studi  e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente
decreto  a  enti,  societa' e persone che svolgono attivita' connesse
alle discipline predette.
  2.  Il  contributo  di  cui  al comma l e' determinato nella misura
dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.