IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuta l'esigenza della definizione di nuove modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sopra citati; Decreta: Art. 1. 1. Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come contributo per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente decreto a enti, societa' e persone che svolgono attivita' connesse alle discipline predette. 2. Il contributo di cui al comma l e' determinato nella misura dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.