IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 ottobre  2002,  n.  246, concernente
«Misure  urgenti  per il controllo, la trasparenza ed il contenimento
della spesa pubblica»;
  Visto  il  proprio  decreto  del  29 novembre 2002, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367,
emanato  in  applicazione del citato decreto-legge, il quale prevede,
tra  l'altro,  nell'art.  2,  comma 3,  la  riduzione dei costi della
produzione, individuati in apposito prospetto allegato, delle aziende
sanitarie,  delle  aziende  ospedaliere e degli istituti di ricerca e
cura   a   carattere   scientifico   che   adottano  la  contabilita'
economico-patrimoniale  improntata  ai  principi  del  codice civile,
nonche'  l'evidenziazione dei conseguenti avanzi in apposito fondo di
accantonamento    da   iscrivere   nel   passivo   della   situazione
patrimoniale;
  Visto  il  proprio  decreto 20 febbraio 2003, registrato alla Corte
dei  conti il 5 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 77, con il quale
--  considerato  che  il  decreto  emanato  il 29 novembre 2002 aveva
operato  in  modo  asimmetrico  nei confronti delle aziende sanitarie
ospedaliere   e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  delle varie regioni e nell'ambito di ogni stessa Regione
-- sono stati resi disponibili, in via perequativa, per le aziende ed
enti   anzidetti,  i  fondi  di  accantonamento  nei  quali  dovevano
evidenziarsi le economie derivanti dalle disposte riduzioni;
  Considerato   che,  nel  rendere  parere  favorevole  sullo  schema
dell'atto  di  indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui  all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
relativo  all'anno 2003, le competenti commissioni parlamentari hanno
indicato   la   condizione   di  prevedere  che  per  le  limitazioni
riguardanti  spese  che  incidono sulle attivita' di competenza delle
aziende  sanitarie ed ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  debba  essere  acquisito il preventivo parere
della  Conferenza  permanente  Stato-regioni  ed autonomie locali, da
trasmettere  alle  Camere  unitamente  alla  relazione  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   ugualmente  richiesta  in  via
preventiva,  sull'entita'  dello scostamento rilevato dagli obiettivi
di finanza pubblica e sugli elementi di criticita' ai quali lo stesso
scostamento puo' ricondursi;
  Visto  l'atto di indirizzo adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
del   decreto-legge   6 settembre  2002,  n.  194,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, il quale,
in   conformita'   del   parere  reso  dalle  competenti  commissioni
parlamentari  sul  relativo  schema,  prevede  che  ove  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  nell'esercizio della sua competenza
intenda   disporre   limitazioni  che  incidano  sulle  attivita'  di
competenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere scientifico debba essere acquisito il
preventivo   parere  della  Conferenza  permanente  Stato-regioni  ed
autonomie   locali,   da  trasmettere  alle  Camere  unitamente  alla
relazione  sull'entita'  dello scostamento dagli obiettivi di finanza
pubblica  e  sugli  elementi  di  criticita'  ai  quali  questo  puo'
ricondursi;
  Considerato  che  tale  procedura non e' stata seguita in occasione
del  decreto  ministeriale  29 novembre 2002, relativo all'anno 2002,
ne',  ai  fini  dell'emanazione  dello  stesso  decreto,  sono  state
previamente sentite in alcuna forma le regioni;
  Visti  i  ricorsi proposti davanti al T.A.R. Lazio da varie regioni
avverso il ripetuto decreto ministeriale 29 novembre 2002;
                              Decreta:
  Le  disposizioni  dell'art.  2,  comma 3,  e  richiamato  prospetto
allegato  (allegato 3),  del  proprio  decreto  29 novembre 2002 sono
annullate;  e'  di  conseguenza  annullato  anche  il  riferimento al
comma 3 contenuto nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 18 aprile 2003
                                                Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Economia e finanze, foglio n. 341