IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246,  il  quale alla lettera b) dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1976,  n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6,
tra  l'altro, il seguente comma 6-bis «Le disposizioni che comportano
nuove  o  maggiori  spese  hanno  effetto  entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con
decreto  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, da pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei
predetti   limiti   di   spesa.   Le  disposizioni  recanti  espresse
autorizzazioni  di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla
data  di  pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima
data»;
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della richiamata legge n. 89, in base al
quale  chi  ha  subito  un  danno patrimoniale o non patrimoniale per
effetto  di  violazione  della  Convenzione  per  la salvaguardia dei
diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi
della  legge  4 agosto  1955,  n.  848,  sotto il profilo del mancato
rispetto  del  termine  ragionevole  di  cui all'art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;
  Visto  l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 89, il quale indica
che   all'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  12.705  milioni  a  decorrere  dall'anno 2002, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione
del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
  Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2002, recante ripartizione
in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
  Considerato  che  in  applicazione  della richiamata legge n. 89 e'
stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e finanze un fondo da ripartire sul capitolo 2829 - u.p.b. 41.5.11. -
con uno stanziamento di euro 6.561.585;
  Considerato che sulla base delle richieste pervenute da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della giustizia
e  della  difesa,  il  citato stanziamento di euro 6.561.585 e' stato
interamente ripartito tra le Amministrazioni richiedenti;
  Ritenuto   che   per  effetto  della  predetta  ripartizione  debba
ritenersi  concretizzata  la fattispecie prevista dal richiamato art.
11-ter,  comma  6-bis  della  legge  n.  468/1978, ai sensi e per gli
effetti della medesima norma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  accertato  l'avvenuto  raggiungimento  dei  limiti  della spesa
espressamente  autorizzata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta
sul  fondo  di  cui  all'u.p.b.  4.1.5.11  - Cap. 2829 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.