IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003.