IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al 31
dicembre  2003  il  termine  di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22
maggio  2002,  n.  97,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   2002,   n.   141,  recante  misure  urgenti  per  assicurare
ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
22  maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003.