IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario  nazionale  ed in particolare l'art. 53 che indica le linee
di  indirizzo  e  di  svolgimento  dell'attivita'  istituzionale  del
Servizio  sanitario  nazionale  che  vengono  stabilite attraverso il
Piano  sanitario  nazionale e fissate per la sua durata triennale con
legge dello Stato;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale  prevede  che  questo  Comitato, su proposta del Ministro della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli
quote  del  Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici
obiettivi   del   Piano   medesimo,  con  priorita'  per  i  progetti
riguardanti  la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli
anziani,   nonche'   per  quelli  finalizzati  alla  prevenzione,  in
particolare modo, delle malattie ereditarie;
  Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto
dall'art.  33,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la
predisposizione  da  parte delle regioni di specifici progetti per il
perseguimento  degli  obiettivi  di  carattere  prioritario e rilievo
nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
  Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n 662, in
base  al  quale  sono  state  elevate le misure del concorso da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  che  prevede  che questo Comitato, su proposta del Ministro
della  sanita,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni, deliberi
annualmente  a  titolo  di  acconto,  in favore delle regioni e delle
province  autonome,  l'assegnazione  delle  quote del Fondo sanitario
nazionale - parte corrente;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre  1994,  n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge
n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di
«approvazione   del   Piano   sanitario  nazionale  per  il  triennio
1998-2000»,   che   formula   un  patto  di  solidarieta'  attraverso
l'individuazione  di  determinati obiettivi di salute e la promozione
della qualita' dei servizi;
  Viste le proprie delibere 25 maggio 2000, n. 53 (Gazzetta Ufficiale
n.  172/2000)  e  21 dicembre  2000,  n.  134  (Gazzetta Ufficiale n.
62/2001) con le quali sono state complessivamente accantonate risorse
pari  a  Meuro  1.802,95 (3.491 miliardi di lire) per far fronte agli
obiettivi di piano;
  Considerato  che  le  leggi 23 dicembre 1998, n. 448, e 23 dicembre
1999,  n.  488,  hanno  ridotto  gli  stanziamenti  previsti  per gli
obiettivi di piano rispettivamente di 619,75 Meuro (1.200 miliardi di
lire)  per  il 2000 e di 630,08 Meuro (1.220 miliardi di lire) per il
2001;
  Viste  le  proprie  delibere  21 dicembre  2000,  n.  133 (Gazzetta
Ufficiale n. 61/2001) e n. 134 (Gazzetta Ufficiale n. 62/2001) con le
quali  sono  gia'  state  ripartite  risorse  per  185,92  Meuro (360
miliardi di lire) a valere sulle somme accantonate;
  Considerato  che  sono attualmente disponibili risorse pari a 12,39
Meuro  (24  miliardi  di  lire)  per  il  2000  e a 354,81 Meuro (687
miliardi di lire) per il 2001;
  Vista  l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 22 novembre 2001;
  Vista  la  proposta  del Ministero della salute in data 21 dicembre
2001  con la quale si richiede di ripartire, la somma di 367,20 Meuro
(711  miliardi  di  lire) tra le regioni interessate, adottando quale
indicatore di riparto la popolazione residente;
                              Delibera:
  A  valere  sull'accantonamento  disposto  con  le  proprie delibere
citate nella premessa, e' assegnata alle regioni interessate la somma
complessiva  di  367,20  Meuro  (711  miliardi di lire), di cui 12,39
Meuro  (24 miliardi di lire) per il 2000 e 354,81 Meuro (687 miliardi
di lire) per il 2001, per gli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo  nazionale,  come indicato nell'allegata tabella che fa parte
integrante della presente deliberazione.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
  Economia e finanze, foglio n. 72