IL GOVERNATORE
                        della Banca d'Italia

  Visti  gli  articoli 68,  69, comma 2, e 70 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di
Fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2,del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  disciplina  dei  sistemi di garanzia delle operazioni su
strumenti   finanziari   dettata  dal  provvedimento  Banca  d'Italia
22 ottobre 2002 in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visti  in  particolare  l'art.  5, comma 1, del provvedimento Banca
d'Italia  22  ottobre 2002 che estende la garanzia dei sistemi basati
su  controparte  centrale alla fase di regolamento e l'art. 14, comma
3,  dello  stesso  provvedimento  in  base al quale la disciplina del
Fondo  di  garanzia della liquidazione rimane in vigore fino a quando
tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno
liquidati  presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito
dalla  societa'  di cui all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Ravvisata   l'esigenza   di   coordinare,   nel   suddetto  periodo
transitorio,  l'intervento  dei  Fondo di garanzia della liquidazione
con  quello di un sistema di garanzia basato su controparte centrale,
nei  casi in cui l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi
finali  debitori  di  un  partecipante al servizio di compensazione e
liquidazione  riguardi  posizioni  contrattuali  relative a strumenti
finanziari garantiti sia dal Fondo di garanzia della liquidazione sia
da un sistema basato su controparte centrale;
  D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                         Reintegro del Fondo
  1.  Qualora  l'inadempimento  agli  obblighi di copertura dei saldi
finali  debitori  di  un  partecipante al servizio di compensazione e
liquidazione  riguardi  posizioni  contrattuali  relative a strumenti
finanziari garantiti sia dal Fondo di garanzia della liquidazione sia
da   un   sistema   basato  su  controparte  centrale,  quest'ultima,
successivamente  all'intervento  del  Fondo, regolato dall'art. 3 del
provvedimento  Banca  d'Italia  16 giugno  1999, provvede a calcolare
l'esborso  che  avrebbe  dovuto  sostenere  per  il  regolamento  dei
contratti   da   essa   garantiti,  nell'ipotesi  in  cui  non  fosse
intervenuto il Fondo.
  2.  A  tal fine, il controvalore degli strumenti finanziari oggetto
dei  contratti  medesimi  viene  determinato sulla base dei prezzi di
realizzo  di  riacquisto  da  parte  del Fondo ovvero, in mancanza di
questi, sulla base dei prezzi ufficiali dei mercati di riferimento il
giorno di liquidazione.
  3.   Qualora  dal  calcolo  di  cui  ai  commi  precedenti  risulti
l'esistenza  di  perdite,  la  controparte  centrale  corrisponde  al
gestore  del  Fondo  il  relativo  importo,  fino a concorrenza delle
perdite subite dal Fondo stesso.
  4.  Nel caso di inadempimento di un proprio partecipante indiretto,
la  controparte  centrale  provvede a recuperare le eventuali perdite
dal partecipante generale di cui esso si avvale.