IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  regio-decreto  n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto   l'art.   548  del  Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
  Visto  l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601
del  29 settembre  1973,  relativo  al  regime  delle esenzioni dalle
imposte   sul   reddito   degli  interessi  e  altri  proventi  delle
obbligazioni  e  dei  titoli  del debito pubblico, come modificato ed
integrato  dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 (convertito
in legge dalla legge di conversione n. 759 del 17 novembre 1986), dal
decreto-legge  n. 372 del 9 settembre 1992 (convertito in legge dalla
legge  di  conversione  n.  429  del  5 novembre  1992),  dal decreto
legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2, comma 9, della la legge n. 468 del 5 agosto 1978,
cosi'  come  integrato  dalla  legge  n.  362 del 23 agosto 1988, che
stabilisce  che  annualmente  venga  determinato il limite massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici,  al  netto di quelli da rimborsare,
nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;
  Visto  l'art.  39  della  legge  n.  119  del  30 marzo  1981,  che
attribuisce  al  Ministro  del  tesoro  (ora Ministro dell'economia e
delle  finanze)  la  facolta'  di  emettere Buoni ordinari del Tesoro
secondo  le  norme  e  le  caratteristiche  che  per  i medesimi sono
stabilite  con  suoi  decreti a modificazione, ove occorra, di quelle
previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  proprio  decreto del 9 luglio 1992, recante norme per la
trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
  Vista  la  legge  n.  313  del 12 agosto 1993, cosi' come integrata
dall'art.  54 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sui termini di
prescrizione dei titoli di Stato;
  Visto   l'art.   13  della  legge  n.  537  del  24 dicembre  1993,
concernente  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
  Visto  l'art.  3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  367 del
20 aprile   1994,   recante  semplificazione  e  accelerazione  delle
procedure di spesa e contabili;
  Vista la legge n. 110 del 6 marzo 1996, relativa all'ammissibilita'
del  servizio  di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle
aste dei titoli di Stato;
  Vista   la   legge  n.  94  del  3 aprile  1997  recante  norme  di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  461  del  21 novembre 1997 sul
riordino  della  disciplina  tributaria  dei  redditi  di  capitale e
diversi,  a  norma  dell'art,  3,  comma  160, della legge n. 662 del
23 dicembre 1996;
  Vista  la  legge n. 433 del 17 dicembre 1997, delega al Governo per
l'introduzione  dell'Euro;  nonche' il decreto legislativo n. 213 del
24 giugno  1998,  recante  disposizioni  per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  38  del
20 febbraio 1998, sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  58 del 24 febbraio 1998, testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del 13  maggio  1999,  relativo  agli  specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
  Visto  il  proprio  decreto  del  31 luglio 1998 sulle modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto   il   proprio   decreto   del   23 agosto   2000,   relativo
all'affidamento  del  servizio  di  gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visto il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, coordinato con
la  legge  di  conversione  n.  409  del  23 novembre  2001,  recante
disposizioni  urgenti relative all'introduzione dell'euro, in materia
di tassazione dei redditi ed altre operazioni di natura finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  emissioni  dei  Buoni  ordinari del Tesoro (appresso denominati
BOT) al portatore sono fissate con decreti del direttore generale del
tesoro,   pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  quali  indicano
l'importo,  la  durata,  la  scadenza,  le  date,  il  prezzo base di
collocamento  e ogni altra caratteristica, con le modalita' stabilite
nel presente decreto.
  Per  ciascuna  tipologia  di  titolo emesso e' possibile effettuare
riaperture in tranche.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  dei BOT con durata
semestrale  e'  disposta l'emissione di un collocamento supplementare
dei  BOT  di tale durata, da assegnare agli operatori «specialisti in
titoli  di  Stato»,  individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
adottato  con  proprio  decreto  n.  219  del 13 maggio 1999, secondo
modalita'  specificate  ai  successivi  articoli 14 e 15 del presente
decreto.
  Le  suddette  emissioni  devono essere effettuate in osservanza del
limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio
di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.