IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del
12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
«Fungo  di  Borgotaro»  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 maggio  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 125 del 31 maggio
2002,  con  il quale l'organismo di controllo «Product Authentication
Inspectorate  Limited»,  con  sede  nel  West  Sussex, 65 High Street
Worthing  BN  11  N  e domiciliata per le attivita' presso Quaser, in
Milano,  via  Savare'  n.  1,  e'  stato  autorizzato ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  31 maggio 2000, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  produzioni  vegetali  sul quale ha espresso
parere  positivo  il  gruppo  tecnico  di  valutazione,  di  cui alla
previsione  dell'art.  53,  com-ma 1,  della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito,  e  in  relazione  al  quale  dovranno essere
riformulati  i  piani  di controllo di tutte le produzioni vegetali a
indicazione  geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di
fissare   modalita'   uniformi   per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato   decreto  ministeriale  12 maggio  2000  per  la  indicazione
geografica  protetta  «Fungo di Borgotaro» venga adeguato allo schema
tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il  Consorzio  per la tutela dell'I.G.P. Fungo di
Borgotaro  con  nota  del  5 febbraio  2003  ha  comunicato  di  aver
deliberato    il    rinnovo   della   designazione   della   «Product
Authentication  Inspectorate  Limited»,  con sede nel West Sussex, 65
High  Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso
Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, quale organismo di controllo e
di  certificazione  ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Fungo di
Borgotaro»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Product  Authentication  Inspectorate  Limited»,  con  sede nel West
Sussex,  65  High  Street  -  Worthing  BN  11 N e domiciliata per le
attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto
ministeriale   12 maggio   2000,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003.