IL DIRIGENTE
             dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
            - revoche - import-export - sistema d'allerta
             della Direzione generale della valutazione
               dei medicinali e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio  1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale,  serie  generale,  n.  61  del  14 marzo  2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000
concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di
alcune  specialita'  medicinali,  tra  le quali quelle indicate nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Vista   la   domanda  della  ditta  Bayer  S.p.a.,  titolare  delle
specialita',   che   ha   chiesto   la   revoca   della   sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
citato  decreto  dirigenziale  del  7 luglio 2000, limitatamente alle
specialita'  medicinali indicate nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Constatato  che  per le specialita' medicinali indicate nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alle  specialita' medicinali
sottoelencate   -   il  decreto  direttoriale  800.5/L.488-99/D1  del
7 luglio 2000:
    SANIPIRINA:
      AD 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 025038 124;
      BB 10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 025038 136;
      LATT. 10 supposte 150 mg - A.I.C. n. 025038 148.
    ASPIRINA:
      C Plus 10 bustine 10 g - A.I.C. n. 004763 153;
      C Plus 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 004763 165.
  Ditta Bayer S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 9 maggio 2003
                                                Il dirigente: Guarino