IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino «Trebbiano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre 1992 con il quale sono
state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra
citato, e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale 6 settembre 2002 con il quale sono
state  apportate riduzioni, per la campagna vendemmiale 2002/2003, ai
parametri   riguardanti   l'acidita'   totale   minima   del  vino  a
denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Abruzzo  intesa  ad
ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino
a   denominazione   di  origine  controllata  «Trebbiano  d'Abruzzo»,
previsto  all'art.  6  del  disciplinare  di produzione, in quanto lo
stesso non e' piu' rispondente agli interessi degli operatori;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione
amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei
consumatori,  e'  orientato  verso  prodotti  meno  aciduli, morbidi,
armonici ed organoletticamente equilibrati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  «Trebbiano  d'Abruzzo»,  in  conformita'  alla decisione
assunta dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine  controllata  «Trebbiano  d'Abruzzo», previsto all'art. 6 del
disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 23 ottobre
1992, e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 maggio 2003
                                         Il direttore generale: Abate