IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attivita' produttive; Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48; Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1993, con il quale e' stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993; Considerato che alla Direzione generale suddetta e' subentrata, per quanto concerne tra l'altro le competenze in argomento, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello direzionale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»; Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219) prevede la nomina di un commissario ad acta che provveda alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma le cui opere siano state gia' individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28 febbraio 1991; Considerati i tempi contenuti previsti dalla legge per gli adempimenti suddetti, nonche' la specificita' della materia e le esigenze di coordinamento, continuita' e stretto collegamento con l'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. competente per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981; Decreta: Art. 1. 1. L'ing. Filippo D'Ambrosio, dirigente di seconda fascia della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', e' nominato commissario ad acta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.