IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita';
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n.
53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, che prevede la possibilita' di emanare entro due anni
dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni
correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi della delega;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri
della salute e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I
1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la
seguente: «l'utilizzazione».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.».
- Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta), e' il
seguente:
«Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico , che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico».
- Per il decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere
nota al titolo.
- Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo). - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni
del presente testo unico , il datore di lavoro puo'
assumere personale con contratto a tempo determinato o
utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi,
rispettivamente, dell'art. 1, secondo comma, lettera b),
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2,
lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con
l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e
l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un
mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume
personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di
fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa
ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione
fino al compimento di un anno di eta' del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di
maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».