IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  l'art.  17,  comma  95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
  Visto  il  decreto ministeriale 4 agosto 2000 «Determinazioni delle
classi delle lauree universitarie»;
  Visto in particolare l'allegato 18 al suddetto decreto ministeriale
4  agosto  2000,  relativo  alla  classe  18  delle lauree in scienze
dell'educazione  e  della  formazione,  nella  parte  degli obietti i
formativi  qualificanti  al  terzo  comma,  laddove si indica che nei
curricula  dei  corsi  di  laurea  della  classe  «i  crediti  minimi
attribuiti  all'ambito  igienico-sanitario  saranno  elevati a 35 per
corsi di laurea finalizzati alle attivita' di educatore professionale
nell'area socio-sanitaria»;
  Visto  il  profilo  professionale  individuato  dal Ministero della
salute  con  il  decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 ai sensi
del decreto legislativo n. 502/1992;
  Considerato  pertanto  che  l'attivita dell'educatore professionale
con  sbocchi nell'area sanitaria puo' essere svolta solo a seguito di
una formazione che avvenga con il concorso della facolta' di medicina
e  chirurgia,  con  la  programmazione  degli  accessi sulla base del
fabbisogno  del  Servizio  sanitario nazionale e con esame finale con
valore abilitante;
  Tenuto  conto  che  la  frase  sopra citata riportata nel testo del
decreto  ministeriale 4 agosto 2000 deve intendersi come inserita per
mero errore materiale, quale refuso del testo stesso;
  Ritenuto di dover procedere alla modificazione del suddetto decreto
ministeriale  4  agosto  2000  al  fine  di  correggere  tale  errore
materiale;
                              Decreta:
  L'allegato  18 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla
classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione,
e'  modificato  come  segue:  nella  parte  degli obiettivi formativi
qualificanti,  al  terzo comma, punto terzo, deve intendersi come mai
inserita   la   frase   «i   crediti   minimi  attribuiti  all'ambito
igienico-sanitario   saranno   elevati  a  35  per  corsi  di  laurea
finalizzati  alle  attivita'  di  educatore  professionale  nell'area
socio-sanitaria»,che pertanto risulta soppressa.
    Roma, 22 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti