IL DIRETTORE
del  servizio  per  lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di
                               ricerca

    Visto  il  decreto  legislativo  n.  300 del 30 luglio 1999 sulla
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge  n.  59  del  15 marzo  1997 e successive modificazioni, che ha
istituito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca (M.I.U.R.);
    Visto  il  decreto  legislativo  del  3 febbraio  1993,  n. 29, e
successive integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di
applicazione  e  le  attivita'  finanziabili  del  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale;
    Visto  il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno
1999  recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei
fondi  strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di
coordinamento,  gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre
che le procedure di programmazione ed attuazione;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685/2000 della Commissione del
28 luglio  2000  recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita'
delle   spese   concernenti  le  operazioni  cofinanziate  dai  Fondi
strutturali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Comunita'
europea serie L193 del 29 luglio 2000;
    Visto  il  regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del
2 marzo  2001  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione
e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L63 del
3 marzo 2001;
    Vista   la   legge   16 aprile   1987,  n.  183,  concernente  il
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito
il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1988,  n.  568,  recante  il regolamento sulla organizzazione e sulle
procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139/1999, che ha
approvato  il  quadro  finanziario  programmatico  del  Programma  di
sviluppo del mezzogiorno (PSM) 2000-2006;
    Vista  la  delibera  C.I.P.E.  del 22 giugno 2000, n. 60/2000, in
materia  di  cofinanziamento  nazionale  dei programmi comunitari QCS
2000-2006;
    Vista  la direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che
coordina  le  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi  ed  il  decreto  legislativo  n.  157  del  17 marzo 1995 di
recepimento  della  predetta  direttiva  e successive modificazioni e
integrazioni;
    Vista  la  decisione  della Commissione delle Comunita' europee C
(2000)  n.  2050  del  1° agosto  2000  che  ha  adottato  il  quadro
comunitario di sostegno 2000-2006;
    Vista  la  decisione  della Commissione delle Comunita' europee C
(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo
nazionale  2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta
formazione» per le regioni dell'obiettivo 1;
    Visto che tale Programma operativo 2000-2006, si articola in assi
prioritari e misure;
    Visto  il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato
il  14 novembre  2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso PON e
adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il
potenziamento dell'attivita' di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e
successive modificazioni e integrazioni;
    Viste   le   misure  II.1,  azione  a),  tipologia  di  attivita'
«Potenziamento       della       dotazione       di      attrezzature
scientifico-tecnologiche» e II.2 azioni b) e c);
    Visto  il  protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000
tra  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica  ed  i  rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del
territorio   nazionale,   per  l'attuazione  del  predetto  Programma
operativo nazionale;
    Visto  il decreto ministeriale numero di protocollo ACG/D.M. (78)
del  2 giugno  2000  che  affida  all'ufficio  IV del servizio per lo
sviluppo   ed   il  potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca,  la
predisposizione  ed attuazione dei programmi operativi comunitari del
M.I.U.R.;
    Visto  il  decreto ministeriale n. 329 dell'11 luglio 2000 con il
quale e' stato conferito alla dott.ssa Claudia Galletti l'incarico di
dirigente  dell'ufficio  IV  del  servizio  per  lo  sviluppo  ed  il
potenziamento delle attivita' di ricerca;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 luglio  2000  con  il  quale  al  dott. Luciano Criscuoli e' stato
conferito  l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo ed il
potenziamento  delle  attivita' di ricerca, cui la suddetta attivita'
risulta attribuita;
    Visto l'avviso n. 68 del 23 gennaio 2002, modalita' e termini per
la  presentazione  dei  progetti  nell'ambito del Programma operativo
nazionale  2000-2006  «Ricerca,  scientifica, sviluppo tecnologico ed
alta  formazione»  - Asse II - Misure II.1 - azione a) - tipologia di
attivita'    «Potenziamento    della    dotazione   di   attrezzature
tecnico-scientifiche»  e  II.2  -  azioni  b)  e c), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2002;
    Visto  che  gli  interventi  di  cui  all'avviso  n. 68/2002 sono
cofinanziati  con  risorse  del Fondo europeo di sviluppo regionale e
risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 120.000.000 di
euro come specificamente indicato al punto 3 dello stesso avviso;
    Visti  in particolare il punto 9 «Ammissibilita' dei progetti» ed
il  punto  10  «Tempi  e modalita' per la valutazione e selezione dei
progetti» dell'avviso n. 68/2002;
    Visto il decreto d'ordine del Ministro, del capo del Dipartimento
DPCAE  n. 74 del 2 maggio 2002, con il quale sono state istituite due
commissioni  tecniche di valutazione, di cui una per la valutazione e
selezione  delle  proposte  afferenti  la  misura  II.1  - azione a),
tipologia di attivita' «Potenziamento della dotazione di attrezzature
scientifico-tecnologiche»  e  misura  II.2 - azioni b) e c) e l'altra
per  la  valutazione  e  selezione delle proposte afferenti la misura
II.1 - azione a), tipologia di attivita' «Interventi infrastrutturali
pervenute al MIUR con riferimento all'avviso n. 68/2002;
    Visto  il  decreto  del  capo  del  Dipartimento DPCAE n. 136 del
1° agosto  2002  con il quale la Misura II.1, azione a), tipologia di
attivita'  «Interventi  di  potenziamento e dotazione di attrezzature
scientifico-tecnologiche»  e'  stata  soppressa per esaurimento delle
risorse  (art.  1)  e  la  valutazione  dei  progetti  presentati dal
1° giugno  2002  al  15 novembre  2002 e' stata unificata in un unico
ciclo di valutazione (art. 2);
    Visto  il punto 11 «disposizioni particolari» del predetto avviso
n.  68/2002  nel  quale  e' previsto che gli interventi relativi alla
misura  II.2  -  azioni  b)  e  c)  ed  alla  misura II.1 - azione a)
tipologia di attivita' «Potenziamento della dotazione di attrezzature
scientifico-tecnologiche»,    dovranno    essere    conclusi    entro
ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del decreto direttoriale
di  ammissione a cofinanziamento e quelli relativi alla misura II.1 -
azione  a),  tipologia  di  attivita'  «Interventi  infrastrutturali»
dovranno essere conclusi entro quarantotto mesi dalla stessa data;
    Visto  il  punto  10  «tempi  e  modalita'  per  la valutazione e
selezione  dei  progetti» dello stesso avviso n. 68/2002 nel quale e'
previsto  che:  «qualora  - dopo l'ultimo ciclo di valutazione ed una
volta  finanziati  tutti i progetti che abbiano maturato un punteggio
tra  70  e  100  punti  -  dovessero  risultare  risorse  residue, si
procedera' al cofinanziamento dei progetti presenti nella graduatoria
di  riserva,  mediante  scorrimento  della stessa fino ad esaurimento
delle risorse disponibili»;
    Visti  gli  atti  e  le  graduatorie  trasmessi dalle commissioni
tecniche   di  valutazione,  inerenti  i  tre  cicli  di  valutazione
dell'avviso n. 68/2002;
    Visti  i decreti del direttore del servizio per lo sviluppo ed il
potenziamento  dell'attivita'  di  ricerca n. 1173/Ric. del 1° agosto
2002,  n.  1366/Ric.  dell'11 ottobre  2002 e n. 558/Ric. del 3 marzo
2003 di approvazione delle predette graduatorie;
    Visto  che,  relativamente alla misura II.1 - azione a) tipologia
di  attivita'  «Interventi  infrastrutturali»  ed  alla misura II.2 -
azioni b) e c), risultano risorse residue;
    Ritenuto che la graduatoria di riserva della misura II.2 - azione
b)  e  quella  dell'azione  c)  della  stessa  misura  debbano essere
unificate in quanto, al punto 3 dell'avviso n. 68/2002, e' previsto -
con  riferimento  alle  risorse  messe a bando - un unico importo per
entrambe le azioni;
    Ritenuto  di ammettere a cofinanziamento i progetti con punteggio
compreso  tra  50  e  69  punti  fino  ad  esaurimento  delle risorse
disponibili,  a  condizione  che, ove gia' non espressamente indicato
nel progetto stesso, venga dichiarato dal soggetto proponente che gli
stessi  saranno  conclusi  nei  tempi  di  cui  al  predetto punto 11
dell'avviso;
    Considerata   l'opportunita'   che  il  soggetto  proponente  dei
progetti utilmente classificati dichiari espressamente che gli stessi
non  risultano finanziati totalmente o parzialmente con altre risorse
nazionali e/o comunitarie;
    Ritenuta  la  necessita'  che il MIUR, al fine di garantire piena
coerenza  tra il progetto ammesso a cofinanziamento e le tipologie di
attivita'  poste  in essere per attuarlo, debba riservarsi il diritto
di  effettuare  verifiche di pertinenza e congruita', e di richiedere
ai   soggetti   proponenti,   ove   ne   ravvisi  l'esigenza,  idonea
documentazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    I  progetti  relativi  alle  azioni b) e c) della misura II.2 che
hanno  conseguito  punteggi  tra  50  e  69  punti  nell'ambito delle
rispettive  graduatorie di riserva, approvate a conclusione del I, II
e III ciclo di valutazione dell'avviso n. 68/2002, vanno a costituire
un'unica graduatoria di riserva relativa alla misura II.2.