IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre
2002,  con  il  quale  autorizza  il  laboratorio  «Pa.L.Mer. - Parco
scientifico e tecnologico del Lazio meridionale societa' consortile a
r.l.»  ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il
predetto  laboratorio,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini della
esportazione;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato,  con  nota  del
24 aprile  2003,  comunica  la  variazione dell'elenco delle prove di
analisi;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove di analisi da organismo
accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 26 settembre 2002;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono sostituite dalle seguenti:
    acidita' totale;
    acidita' volatile;
    alcalinita' delle ceneri;
    ceneri;
    cloruri e solfati;
    estratto secco ridotto;
    estratto secco totale;
    massa  volumica  e  densita'  relativa  a  20  °C  (metodo usuale
mediante bilancia idrostatica);
    pH;
    SO2 libera e totale (metodo di riferimento);
    solfato;
    titolo  alcolometrico  volumico effettivo (metodo usuale mediante
bilancia idrostatica);
    titolo alcolometrico volumico totale;
    zuccheri riduttori (metodo usuale acetato neutro di piombo).
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2003
                                         Il direttore generale: Abate