IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del  31  luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, dcl
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istapza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  in  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115;
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il  titolo  che  la formazione professionale attestata dal titolo non
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione  superiore:  licenciada  en  psicologia
rilasciato  il  23 giugno  1997  dal  rettore  della  Universitat  de
Valencia»;
  titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   curso  de  aptitud
pedagogica,   rilasciato   l'11 luglio  1995  dalla  «Universitat  de
Valencia»,
  posseduto da:
    cognome: Rodriguez Aldeguer;
    nome: Ivonne;
    nata a: Elche (Alicante);
    il 12 gennaio 1969;
    cittadinanza comunitaria (Spagnola),
  comprovante   una  formazione  professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
    titolo   di   abilitazione   all'esercizio,   in   Italia,  della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nella
classe   di   concorso:   36/A  -  Filosofia,  psicologia  e  scienze
dell'educazione.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 6 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli