Al Ministero     dell'interno     -
                                     Dipartimento    della   pubblica
                                     sicurezza
                                  A tutti gli uffici territoriali del
                                     Governo - Prefetture
                                  Alle amministrazione regionali
                                  Alla      amministrazione     della
                                     provincia autonoma di Bolzano
                                  Alla      amministrazione     della
                                     provincia autonoma di Trento
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Alle amministrazioni comunali
                                  Al presidente      della     giunta
                                     regionale della Valle d'Aosta
                                  All'ANAS   -   Direzione   generale
                                     tecnica - Ispett. 2ª - Uff. 4°
                                  Ai compartimenti viabilita' - ANAS
                                  Ai provveditorati   regionali  alle
                                     opere pubbliche
                                  Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva
                                     automobilistica)
                                  Alla       F.M.I       (Federazione
                                     motociclistica Italiana)

1. Premesse.
  1.1.  L'art.  9  del Nuovo codice della strada (decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  come  modificato  con decreto legislativo
15 gennaio 2002 n. 9, in vigore dal 7 agosto 2002, ai sensi dell'art,
1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni,  in legge 1° agosto 2002, n. 168), al comma 1, precisa
che  sulle  strade  ed  aree  pubbliche  le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se
regolarmente autorizzate.
  In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e'
rilasciata,  sentite  le  federazioni nazionali sportive competenti e
dandone  tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
strade  che  costituiscono  la  rete  di  interesse  nazionale; dalla
regione  per  le  strade  regionali;  dalle  province  per  le strade
provinciali;  dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
  A  tale  proposito,  gia'  con  gli  articoli 162 e 163 del decreto
legislativo   31   marzo   1998,   n.  112,  era  stato  disposto  il
trasferimento   alle  regioni,  alle  province  ed  ai  comuni  della
competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare
con  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  su  strade  ordinarie
rispettivamente   di   interesse   di  piu'  province,  di  interesse
sovracomunale   ed   esclusivamente   provinciale,   e  di  interesse
esclusivamente comunale.
  Ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del
15 marzo  1997  e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la
decorrenza  dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle  funzioni agli stessi conferite era determinata contestualmente
all'effettivo  trasferimento  dei  beni  e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  224 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere
dal 1° gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle
autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle competizioni motoristiche
sopra  richiamate.  Pertanto  la presente circolare e' essenzialmente
indirizzata  alle  regioni, province e comuni in qualita' di enti che
autorizzano  lo  svolgimento  delle  gare,  ferma  restando, ai sensi
dell'art.  7  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre  2000,  l'attivita'  di  supporto per lo svolgimento dei
compiti   trasferiti   da   parte  delle  prefetture,  in  precedenza
competenti alla trattazione della materia trasferita.
  Allo  scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere
dello  scrivente,  la  procedura per il rilascio delle autorizzazioni
nel   caso   di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade
appartenenti  ad  enti  diversi  deve  rimanere  quella delineata dai
richiamati  articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
    delle  regioni  e  province  autonome  di Trento e di Bolzano per
l'espletamento  di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade   ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di  interesse
nazionale;
    delle   regioni   per  le  competizioni  motoristiche  su  strade
regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;
    delle   province  per  le  competizioni  motoristiche  su  strade
provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;
    dei   comuni   per   le   competizioni   motoristiche  su  strade
esclusivamente comunali.
  Per  competizioni  che  interessano  piu' regioni o piu' province e
comuni  di  regioni  diverse  l'autorizzazione puo' essere rilasciata
dalla regione da cui ha inizio la competizione.
  In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del Nuovo
codice  della  strada  l'ente  che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
  1.2.  Dalla  disciplina  restano  escluse le manifestazioni che non
comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio  1940,  n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
  Il  comma  3  dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che
per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si
svolgono  su  strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori
(promotori)   devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla-osta  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti - Dipartimento dei
trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e statistici -
Direzione   generale  della  motorizzazione  e  della  sicurezza  del
trasporto terrestre.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori,  tramite le competenti federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Il  comma  5  dell'art.  9 citato disciplina poi il procedimento di
nulla-osta  ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma.
  Come  detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e'  richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su
strade  ed  aree  pubbliche  come definite al comma 1 dell'art. 2 del
Nuovo codice della strada.
  Pertanto  non  rientrano  nella presente disciplina neppure le gare
che  si  svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano
percorse  strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione
del  Nuovo  codice  della  strada  e  quelle che si svolgono su brevi
circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le
gare  di  formula  challenge,  le  gimkane,  le  gare  di  minimoto e
similari.
  Analogamente  puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  manifestazioni  di
regolarita'  amatoriali,  per  i  raduni  e  per le manifestazioni di
abilita'  di  guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza
limitata,  appositamente  attrezzati  per  evidenziare l'abilita' dei
concorrenti,  con  velocita'  di percorrenza ridotta e che non creino
limitazioni   al   servizio  di  trasporto  pubblico  e  al  traffico
ordinario.
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma  3,  del  Nuovo  codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti  cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla
mobilita'  urbana  dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  E'  necessario  che  l'ente  competente,  quale  che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del
C.O.N.I.,  espresso dalle competenti federazioni sportive nazionali e
cio', anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni
stesse,   al   cui   ambito   appare   logico   ricondurre  tutte  le
caratteristiche  che  garantiscano,  sotto il profilo della tipologia
della  gara,  ma  anche della professionalita' degli organizzatori, i
presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme
ai  canoni  di  sicurezza.  Il  preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto  per  le  manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i
veicoli  di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purche' la
velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione    sia   organizzata   in   conformita'   alle   norme
tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-procedure.
  2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2002 e
degli  anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire   un   utile   ed  uniforme  indirizzo  alle  amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
  2.2   Le  proposte  degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le
competenti  federazioni  sportive  nazionali,  che ne garantiscono il
carattere  sportivo,  sono  pervenute  alla  Direzione generale della
motorizzazione  e  della  sicurezza  del  trasporto terrestre, che ha
formulato  il  programma  allegato  alla presente circolare dopo aver
verificato  il  rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3,
del Nuovo codice della strada.
  2.3  Nel  caso  di  svolgimento di una competizione motoristica non
prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono   chiedere   il   nulla-osta  alla  Direzione  generale  della
motorizzazione  e  della  sicurezza  del  trasporto  terrestre almeno
sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel
programma.
  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a) relazione  che  elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di
percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'ente o gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
    c) regolamento di gara;
    d)  parere  favorevole  del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione  delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero
attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita' alle
norme   tecnico-sportive  della  federazione  di  competenza  per  le
manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1,2;
    e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n.  66782004  intestato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, via Nomentana 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma,
per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero
delle  iufrastrutture  e  dei  trasporti, come previsto dall'art. 405
(tab.  VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  come  aggiornato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti in data 7 gennaio 2003, n. 7;
    f) dichiarazione  che  le  gare  di velocita' e le prove speciali
comprese  nelle  manifestazioni di regolarita' non interessano centri
abitati  ovvero  attestazione del comune nel quale rientrano i centri
abitati  interessati  da  tali  manifestazioni che lo svolgersi della
stessa  non  e'  di nocumento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei
pedoni  e  alla  sicurezza  della  circolazione ed in particolare dei
trasporti urbani.
  La  Direzione  generale  della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto  terrestre  non  potra'  garantire  l'esame  delle  istanze
presentate  e  il  conseguente  rilascio del nulla-osta ove non siano
rispettati  i  tempi  previsti  e la documentazione trasmessa risulti
incompleta.
  Completata    l'istruttoria,    la    Direzione    generale   della
motorizzazione  e della sicurezza del trasporto terrestre rilascia il
proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.
  2.4  Ai  sensi  dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada,
l'ente  competente  puo'  autorizzare,  per  comprovate necessita' lo
spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel
programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
  Ai  fini  della  autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta
giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso ente.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la   responsabilita'   civile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
24 dicembre  1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi  la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere acquisito
direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione.
  Si  precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del Nuovo codice
della    strada,   qualora,   per   particolari   esigenze   connesse
all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita'
della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in
occasione  del  transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma
1,  ovvero,  se  trattasi di centro abitato dell'art. 7, comma 1, del
Nuovo codice della strada.
  Sentite   le   competenti   Federazioni,   l'ente  competente  puo'
rilasciare  l'autorizzazione  alla  effettuazione della competizione,
subordinandola   al   rispetto  delle  norme  tecnico-sportive  e  di
sicurezza   vigenti   (ad  esempio,  quelle  emanate  dalle  suddette
Federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art.
9  del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio  nel  caso  di  gare  di velocita' e nel caso di gare di
regolarita'  per  le  tratte  di  strada  sulle  quali  siano ammesse
velocita'  medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
  In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta
interpretazione  del termine «velocita' media» nel caso delle gare di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente,
e'  da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'ente proprietario
della strada se la strada interessata non e' di proprieta'.
  Ai  sensi  del  citato  comma  4 dell'art. 9 del Nuovo codice della
strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e dell'interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate,   l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada
comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio
periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio
rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al  termine  di  ogni  gara l'ente competente comunica al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione generale della
motorizzazione   e   della  sicurezza  del  trasporto  terrestre,  le
risultanze  della  competizione, precisando le eventuali inadempienze
rispetto   alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi   di
inconvenienti o incidenti.
  Tali  comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del
programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e del trasporti.
  Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte
avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I.
(Commissione   sportiva  automobilistica  italiana)  e  della  F.M.I.
(Federazione  motociclistica italiana) per la redazione del programma
delle  gare  automobilitiche  e motociclistiche da svolgere nell'anno
2003. Le proposte sono state distinte in:
    programma  2003  di  gare  che  si  sono  gia'  svolte  nell'anno
precedente, e per le quali la Direzione generale della motorizzazione
e  della  sicurezza  del trasporto terrestre ha verificato che non si
sono  create  gravi  limitazioni  al  servizio di trasporto pubblico,
nonche'  al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare
stesse  e  per  le  quali  la  stessa  Direzione  ha gia' concesso il
nulla-osta (allegato A);
    programma   2003  di  gare  di  nuova  formulazione  interessanti
percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'
effettuate  nell'anno  precedente  per le quali la predetta Direzione
dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
      Roma, 11 aprile 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 293