IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della
dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al predetto decreto in
data 31 ottobre, anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante:
«Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure
di protezione civile»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto
decreto-legge n. 245/2002, nel quale e', tra l'altro, previsto che il
presidente della regione Puglia subentra al Capo del Dipartimento
della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che, con
successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto
riguarda la fase conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti
relativi alla necessaria struttura organizzativa di supporto
all'attivita' del presidente della predetta regione - Commissario
delegato;
Visto il decreto n. 165 di repertorio, del 3 febbraio 2003 di
attuazione dell'art. 1, comma 3 sopra citato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 marzo 2003, n. 3277, recante: «Ripartizione delle risorse
finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15»;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286:
promuove, anche emanando specifiche direttive, la predisposizione
di appositi piani da parte dei comuni interessati dagli eventi di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in
premessa, in provincia di Foggia, che li adottano entro il 30 aprile
2003 e successivamente approvati da parte della giunta regionale nei
successivi trenta giorni. Tali piani, concernenti la fase della
ricostruzione, terranno conto, in particolare, dell'adeguamento
sismico delle opere, degli edifici e degli impianti pubblici o di
interesse degli enti locali danneggiati, nonche' degli interventi di
consolidamento e difesa degli abitati dalle frane e dagli
smottamenti. I medesimi piani dovranno, inoltre, prevedere le
modalita' ed i termini per la concessione di contributi ai privati
per la ricostruzione e la riparazione degli edifici, degli
stabilimenti industriali, danneggiati dagli eventi sismici di cui in
premessa; sovraintende alla realizzazione dei piani o dei singoli
interventi ivi previsti da parte dei comuni e di altri enti pubblici
mediante la richiesta di informazioni sullo stato di realizzazione
degli interventi, attraverso ispezioni nonche', qualora vengano
accertate gravi e comprovate inadempienze, mediante l'adozione di
provvedimenti di natura straordinaria e sostitutiva;
fornisce assistenza tecnica ai comuni ed agli enti pubblici per
la predisposizione dei piani relativi alla ricostruzione;
coordina i predetti piani con i piani ed i programmi regionali;
determina ogni altra iniziativa finalizzata all'attuazione ed al
completamento degli interventi per la chiusura della prima fase
dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le attivita'
necessarie per un rapido rientro nell'ordinario, per consentire la
ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa.