IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre   2002,   concernente   l'estensione   territoriale  della
dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al predetto decreto in
data 31 ottobre, anche al territorio della provincia di Foggia;
  Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  27 dicembre  2002,  n.  286,  recante:
«Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre  2002,  n.  3253,  recante:  «Primi  interventi diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel  territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure
di protezione civile»;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   1,   comma  3,  del  predetto
decreto-legge n. 245/2002, nel quale e', tra l'altro, previsto che il
presidente  della  regione  Puglia  subentra al Capo del Dipartimento
della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che, con
successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992,
n.  225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto
riguarda  la  fase  conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti
relativi   alla   necessaria   struttura  organizzativa  di  supporto
all'attivita'  del  presidente  della  predetta regione - Commissario
delegato;
  Visto  il  decreto  n.  165  di  repertorio, del 3 febbraio 2003 di
attuazione dell'art. 1, comma 3 sopra citato;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 marzo   2003,   n.  3277,  recante:  «Ripartizione  delle  risorse
finanziarie  autorizzate  ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15»;
  Acquisita l'intesa della regione Puglia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  regione  Puglia, Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286:
    promuove, anche emanando specifiche direttive, la predisposizione
di appositi piani da parte dei comuni interessati dagli eventi di cui
al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri citato in
premessa,  in provincia di Foggia, che li adottano entro il 30 aprile
2003  e successivamente approvati da parte della giunta regionale nei
successivi  trenta  giorni.  Tali  piani,  concernenti  la fase della
ricostruzione,   terranno  conto,  in  particolare,  dell'adeguamento
sismico  delle  opere,  degli  edifici e degli impianti pubblici o di
interesse  degli enti locali danneggiati, nonche' degli interventi di
consolidamento   e   difesa   degli   abitati  dalle  frane  e  dagli
smottamenti.   I  medesimi  piani  dovranno,  inoltre,  prevedere  le
modalita'  ed  i  termini per la concessione di contributi ai privati
per   la   ricostruzione   e  la  riparazione  degli  edifici,  degli
stabilimenti  industriali, danneggiati dagli eventi sismici di cui in
premessa;  sovraintende  alla  realizzazione  dei piani o dei singoli
interventi  ivi previsti da parte dei comuni e di altri enti pubblici
mediante  la  richiesta  di informazioni sullo stato di realizzazione
degli  interventi,  attraverso  ispezioni  nonche',  qualora  vengano
accertate  gravi  e  comprovate  inadempienze, mediante l'adozione di
provvedimenti di natura straordinaria e sostitutiva;
    fornisce  assistenza  tecnica ai comuni ed agli enti pubblici per
la predisposizione dei piani relativi alla ricostruzione;
    coordina i predetti piani con i piani ed i programmi regionali;
    determina  ogni altra iniziativa finalizzata all'attuazione ed al
completamento  degli  interventi  per  la  chiusura  della prima fase
dell'emergenza,  individuando  e ponendo in essere tutte le attivita'
necessarie  per  un  rapido rientro nell'ordinario, per consentire la
ripresa  civile,  amministrativa,  sociale ed economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa.