IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli
importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli
importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto
sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle
unita' locali;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 4 lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione
speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581 con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 44, comma 2, delle legge 12 dicembre 2002, n. 273 che
stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera d) del comma 4
dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive
modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004 e 2005;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558 concernente la semplificazione delle norme in
materia di registro delle imprese;
Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2003,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.