IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del  31 luglio  1996, n. 471; il decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche' la documen-tazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  (art.  1,  comma  2,  del citato decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2,  del  citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per
quanto   prescritto   dall'art.   12,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.   6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione professionale attestata dal titolo, inferiore
per  durata  a  quella  prevista  in Italia, risulta compensata dalla
prova  di  una  esperienza professionale di durata doppia del periodo
mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Diplomado  en formacion del
Profesorado  de  Educacion  general basica», datato 8 febbraio 1994 -
Universita'  Autonoma  de  Barcellona,  posseduto  da: Martinez Botey
Maria   Teresa,   nata   a  Barcellona  (Spagna),  l'8 ottobre  1969,
cittadinanza   comunitaria:   spagnola,  comprovante  una  formazione
professionale  al cui possesso la legislazione del Paese membro della
Comunita'  europea  che  lo ha rilasciato subordina l'esercizio della
professione  di  insegnante,  costituisce,  per  la detta persona, ai
sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115;
    titolo   di   abilitazione   all'esercizio,   in   Italia,  della
professione di docente nella scuole primarie;
    titolo   di   abilitazione   all'esercizio,   in   Italia,  della
professione di docente nelle scuole materne.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli