IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del  31 luglio  1996, n. 471; il decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche' la documen-tazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  (art.  1,  comma  2,  del citato decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2,  del  citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per
quanto   prescrive   dall'art.   12,   comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.   6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal titolo, non e'
inferiore, per durata, a quella prevista in Italia, (art. 5, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Magistra der Philosophie» -
Anglistik    und    Amerikanistik,    Studienzweig:   Anglistik   und
Amerikanistik  -  Romanistik: Italienisch, Studenzweig: Italienisch -
datato 25 ottobre 2000 - Universita' di Innsbruck;
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  uber  die
Zurucklegung  des Unterrichtspraktikums» rilasciato in data 29 agosto
2002  dal  Bundesoberstufenrealgymnasium  und  Sport-Realgymnasium di
Salisburgo,  posseduto  da:  Colorio  Martina,  nata a Bressanone, il
19 settembre  1972, cittadina comunitaria (italiana), comprovante una
formazione  professionale  al  cui possesso la legislazione del Paese
membro  della  Comunita'  europea  che  lo  ha  rilasciato  subordina
l'esercizio  della  professione  di  insegnante,  costituisce, per la
detta  persona,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al decreto
legislativo   27 gennaio   1992,   n.  115,  titolo  di  abilitazione
all'esercizio,  in  Italia, della professione di docente nelle scuole
di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di concorso: 45/A - Lingua
straniera - inglese; 46/A - Lingue e civilta' straniere - inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli