IL COMMISSARIO DELEGATO PREMESSO che: - con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre 2002 in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile nr. 3219 in data 7 giugno 2002 all'art. 1 e' stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza individuata nell'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; - che all'art. 2 comma 3 del dispositivo della predetta ordinanza il Commissario Delegato e' stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1 della l. 24.6.1997 nr. 198 avvalendosi, altresi', per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici; RILEVATO che: - a seguito dell'evento del 18.4.2002 buona parte del personale regionale allocato presso la sede di via Fabio Filzi 22 e' stato trasferito in altre sedi; Tale frazionamento ha determinato la necessita' di avvalersi di un maggior numero di figure professionali di fascia A; - per la Segreteria Operativa del Commissario Delegato necessita una figura professionale di fascia D3 per la cura degli adempimenti giuridico-amministrativi di competenza del Commissario stesso, allo stato, non disponibile all'interno dell' Amministrazione regionale in quanto gia' assegnato ad altre funzioni istituzionali; CONSIDERATO che per le necessita' legate all'emergenza potrebbe essere necessario avvalersi di categorie professionali diverse da quelle sopraevidenziate (B-C-D) RITENUTO di dover esperire trattativa privata con il costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese Obiettivo Lavoro e Italia Lavora di Milano, in quanto lo stesso risulta gia' aggiudicatario dell'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo indetto dalla Giunta Regionale della Lombardia in fase di perfezionamento; VISTA l'offerta economica presentata dalle ditte sopramenzionate, che provvederanno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per la disponibilita' ad eseguire l'incarico di fornitura del lavoro temporaneo A e D3 nonche' su richiesta B C D alle medesime condizioni economiche gia' offerte alla Regione Lombardia relativamente all'appalto aggiudicato a seguito di indizione di gara giusta d.g.r. 7501 del 21.12.2002; RITENUTA la congruita' dell'offerta economica e vagliate le condizioni contrattuali meglio specificate nell' allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; DISPONE Art. 1 - di conferire al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Obiettivo Lavoro - Italia Lavora di Milano l'incarico relativo all'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni tutte meglio specificate nell'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;