IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della citata direttiva 1999/93/CE, ed in particolare
l'articolo 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e
del 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione
pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislativo e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di seguito denominato: "testo unico", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1(R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si
intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita' ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al
compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del
certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE e' un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e'
effettuata mediante sistemi informativi autorizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli
attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identita' dei
titolari stessi;
u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che
presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che
fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al
pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel
presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il
certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva n. 1999/93/CE, nonche' ai sensi del presente testo unico;
aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i
certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
direttiva;
bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei
dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di autentificazione informatica;
dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo'
conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata
che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
ff) TITOLARE la persona fisica cui e' attribuita la firma
elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della
firma elettronica;
gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come
codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per
creare la firma elettronica;
hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma
informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato
strumentale (hardware) usati per la creazione della firma
elettronica;
ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo
10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonche' del presente testo
unico;
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come
codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la firma elettronica;
mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico
(software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale
(hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il
riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la
richieda, dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di
qualita' e di sicurezza;
oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici
(software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di
tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la
creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore
per altri servizi di firma elettronica.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari):
"5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa
ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
detto parere.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge
8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1, comma
6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999):
"Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del Bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
forme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) (aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico);
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'art. 14, secondo, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.
3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non e' acquisito il parere dello stesso previsto
ai sensi dell'art. 16, primo comma, terzo, del citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924,
dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere e
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica e l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000, e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea del 19 gennaio 2000, n. L 13 ed e'
entrata in vigore il 19 gennaio 2000.
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva
1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche), e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e' emanato un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento
delle disposizioni del testo unico emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con quelle recate dal presente decreto e dalla direttiva
1999/93/CE, nonche' della fissazione dei requisiti
necessari per le svolgimento dell'attivita' dei
certificatori.
2. Il regolamento e' emanato su proposta e con il
concerto dei Ministri indicati nell'art. 1, comma 2, della
legge 29 dicembre 2000, n. 422.".