IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11; Visto il regolamento (CEE) n. 2262/1984 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione recante misure intese a migliorare la qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 136/66 ed al regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di aiuto alla produzione ed alla strategia della qualita' dell'olio di oliva; Visto il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente ai programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003; Visto il regolamento (CE) n. 1965/2002 della Commissione del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98; Visto il regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attivita' delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali; Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 1334/02; Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta dell'8 maggio 2003, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 15 maggio 2003; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalita' ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 1334/02, di seguito denominato «Regolamento»; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli. 2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.