IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre
1966  relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei grassi;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio
1984  e  successive  modificazioni,  recante  norme generali relative
all'aiuto  alla  produzione  ed  alle organizzazioni di produttori di
olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11;
  Visto il regolamento (CEE) n. 2262/1984 del Consiglio del 17 luglio
1984  e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore
dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione  che
stabilisce  modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70
per  quanto  riguarda  la  procedura di liquidazione dei conti FEAOG,
sezione garanzia, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio
1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/99  della Commissione recante
misure  intese  a  migliorare la qualita' della produzione di olio di
oliva e di olive da tavola e successive modifiche;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio
2001,  recante  modifiche  al  regolamento  (CEE)  n.  136/66  ed  al
regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di
aiuto  alla  produzione ed alla strategia della qualita' dell'olio di
oliva;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1334/2002  della  Commissione del
23 luglio  2002,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1638/98,  relativamente  ai  programmi  di  attivita' delle
organizzazioni  di  operatori del settore oleicolo per le campagne di
commercializzazione  2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo
nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1965/2002  della  Commissione del
4 novembre  2002,  che  modifica  il  regolamento  (CE) n. 1334/2002,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98;
  Visto il regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre
2002,  che  stabilisce  i massimali del finanziamento comunitario dei
programmi di attivita' delle organizzazioni riconosciute di operatori
del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria  per  il  1990,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, recante
disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165, relativo
all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente
l'orientamento  e  la  modernizzazione  del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450,  riguardante il regolamento di organizzazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Ritenuta  la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di
indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 1334/02;
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare l'applicazione dello stesso
regolamento  comunitario, con particolare riguardo alle procedure per
il  riconoscimento  delle  organizzazioni degli operatori del settore
oleicolo,  per  la  presentazione e la realizzazione dei programmi di
attivita',  per  l'erogazione  del finanziamento comunitario, nonche'
per l'esecuzione dei controlli;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, espresso nella seduta
dell'8 maggio  2003, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel
Comitato   tecnico   permanente   di   coordinamento  in  materia  di
agricoltura, in data 15 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione e finalita'
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  procedure  e le norme di
applicazione   demandate  agli  Stati  membri,  in  coerenza  con  le
modalita'  ed  i  criteri fissati dal regolamento (CE) n. 1334/02, di
seguito  denominato  «Regolamento»;  in  particolare  sono fissate le
procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del
settore   oleicolo,  la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  e
l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
  2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme
specifiche  previste  dallo  stesso  Regolamento  ed  alla  normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia.