IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca e successive modifiche;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno
1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee
dell'8 giugno  1998,  n.  L 171/2, e successive modifiche concernenti
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 luglio  2002, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  288  del  9 dicembre  2002,  attuativo  del
decreto-legge  n.  85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6 luglio
2002,  n.  134,  concernente  il  Piano obbligatorio di dismissione e
riconversione  delle  rimanenti unita' autorizzate alle reti da posta
derivanti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  il  27 marzo  2003  concernente
l'aggiunta degli attrezzi da posta per le unita' da pesca autorizzate
all'uso della ferrettara;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
  Considerato  che  il  divieto di utilizzo del sistema rete da posta
derivante  dal  1° gennaio 2002 ha generato una significativa perdita
di  reddito  per gli operatori del settore che hanno percepito misure
di   dismissione   inferiori  rispetto  alle  indennita'  comparabili
applicate  con  il  precedente  «Piano  spadare volontario» di cui al
decreto ministeriale 23 maggio 1997;
  Considerato  che ai predetti fini di sostenibilita' socio-economica
della  categoria  sono  state  sensibilizzate  le regioni interessate
affinche'   si   attivassero   alla   corresponsione  di  un  importo
integrativo.  per  i proprietari e per gli equipaggi, compreso tra il
40% e il 90%, delle misure nazionali;
  Considerata  l'opportunita'  di diversificare le attivita' di pesca
consentendo  l'uso  di  attrezzi selettivi che permettano altresi' la
continuazione di mestieri di pesca tradizionali;
  Ritenuto,  inoltre, necessario aggiornare l'elenco in allegato A al
citato  decreto  ministeriale  25  luglio  2002  tenendo  conto delle
risultanze  di  istruttoria congiunta con le Capitanerie di porto per
la verifica dell'ammissibilita' alle misure del Piano obbligatorio di
cui al medesimo decreto;
  Considerato  che  le  misure in questione riguardano le sole unita'
per  le  quali  l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non e'
oggetto di giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che
risulteranno attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto
di apposito successivo provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'elenco  in allegato A del decreto ministeriale 25 luglio 2002
e' aggiornato con l'inserimento, in via di autotutela per riscontrata
ammissibilita', delle due unita' da pesca di seguito identificate con
la   relativa   indicazione   della  misura  nazionale  spettante  al
proprietario nel rispetto dei requisiti di cui al richiamato decreto:
    matricola 04CT01055 (UE 3420) Euro 69.664,05;
    matricola 02IM00370 (UE4980) Euro 6.421,64.
  2.  Ai  marittimi  imbarcati  sulle  unita'  da  pesca suindicate e
risultanti  nelle  condizioni  di  ammissibilita'  di  cui al decreto
ministeriale 25 luglio 2002 sono corrisposte le misure ivi previste.