IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede  l'applicabilita del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Apicella Alberto, nato il 25 ottobre 1978
a  Caracas  (Venezuela),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
conseguito  in  Venezuela ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di «psicologo»;
  Rilevato  che  il  richiedente e' in possesso del titolo accademico
licenciado  en  psicologia  rilasciato  dalla «Universidad Central de
Venezuela» in data 8 febbraio 2002;
  Preso  atto  che  il  sig. Apicella risulta iscritto al «Colegio de
Psicologos del Estado Miranda» dal 20 novembre 2002;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 31 marzo 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Al  sig.  Apicella  Alberto,  nato  il  25 ottobre  1978  a Caracas
(Venezuela),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 10 giugno 2003
                                          Il direttore generale: Mele