IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Zarate Veronica Andrea nata il 13
marzo 1971 a Chubut (Argentina), cittadina argentina, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo
professionale di abogada di cui e' in possesso, rilasciato
dall'«Universidad de Buenos Aires» in data 21 aprile 1995 ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico
de Abogados de la Capital Federal» dal 20 luglio 1995;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 maggio 2003;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota in atti datata 14 maggio 2003;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Milano in data 25 giugno 2001, rinnovato
in data 14 giugno 2002 e valido fino al 16 giugno 2003, per motivi di
lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Zarate Veronica Andrea, nata il 13 marzo 1971 a Chubut
(Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e ii rispetto delle quote dei flussi migratori.