IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno 1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere in collegamenti elettrici automatici» conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente e in possesso del diploma di laurea in ingegneria - specializzazione in collegamenti elettrici automatici rilasciato dall'Istituto statale elettrotecnico delle comunicazioni di Novosibirsk in data 11 giugno 1993, e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Mosca nel maggio 2001; Considerato inoltre che la sig.ra Mikhailova possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1993 al 1996, come documentato in atti; Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute del 10 gennaio e 31 marzo 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 6 ottobre 1999, rinnovato in data 3 gennaio 2002 con validita' fino al 12 dicembre 2005, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno 1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validitã del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.