IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno
1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di
«Ingegnere   in  collegamenti  elettrici  automatici»  conseguito  in
Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione
di ingegnere;
  Preso  atto  che la richiedente e in possesso del diploma di laurea
in ingegneria - specializzazione in collegamenti elettrici automatici
rilasciato  dall'Istituto  statale elettrotecnico delle comunicazioni
di  Novosibirsk  in  data  11 giugno  1993,  e  che  il  titolo cosi'
conseguito   conferisce   in  Russia  il  diritto  ad  esercitare  la
professione,   come   confermato  dall'Ambasciata  d'Italia  a  Mosca
nel maggio 2001;
  Considerato  inoltre  che  la  sig.ra  Mikhailova possiede un'ampia
esperienza  professionale maturata dal 1993 al 1996, come documentato
in atti;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenza di servizi nelle sedute
del 10 gennaio e 31 marzo 2003;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia  in  possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Torino in data 6 ottobre 1999, rinnovato
in  data  3 gennaio  2002 con validita' fino al 12 dicembre 2005, per
motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Mikhailova  Svetlana,  nata  il  26 giugno  1971  a
Novosibirsk  (Russia),  cittadina  russa,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore dell'informazione e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validitã  del  permesso  di  soggiorno  e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.