IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  124  del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, modificato dalla legge
7 novembre 1942, n. 1528;
  Visto  il  regolamento  per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706;
  Vista  la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
  Vista  la  legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  europea  per  la  elaborazione di una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  26  della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita' europea (legge comunitaria
1995-1997);
  Vista  la  risoluzione  AP-CSP(02)3 adottata in data 19 giugno 2002
dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanita' pubblica, con la quale e'
stata  decisa  l'entrata in vigore dal 1° luglio 2003 del Supplemento
4.5 della 4ª edizione della Farmacopea europea;
  Vista la risoluzione AP-CSP (02)6 adottata in data 16 dicembre 2002
dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanita' pubblica, con la quale e'
stata  decisa  l'eliminazione  dal  1° luglio  2003  della monografia
elencata in allegato alla sezione «testi eliminati»;
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'entrata  in  vigore nel territorio
nazionale  dei  testi  adottati  dalle  richiamate  risoluzioni, come
previsto  dal  citato  art.  26  della  legge 24 aprile 1998, n. 128,
nonche'  di  chiarire  che i testi nelle lingue inglese e francese di
cui   al   presente   provvedimento   sono   esclusi  dall'ambito  di
applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma,
lettera  b, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e
delle  monografie  pubblicati  nel  Supplemento 4.5 della 4ª edizione
della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto,
entrano  in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2003.
  2.  I  testi  nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1
non  sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma,
lettera  b, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    Roma, 30 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia