La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale 
  1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che  effettuano,
a fini di  beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di
prodotti  alimentari,  sono  equiparati,  nei  limiti  del   servizio
prestato, ai consumatori  finali,  ai  fini  del  corretto  stato  di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 25 giugno 2003 
 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle 
                              politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli