IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  Visto   il   decreto   legislativo   27 maggio  1999,  n.  165,  di
soppressione  dell'Azienda  di  Stato  per gli interventi nel mercato
agricolo  (AIMA)  e  di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 giugno  2000,  n.  188, recante
disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo
27 marzo  1999,  n.  165,  di  soppressione  dell'AIMA  e istituzione
dell'AGEA;
  Visto  il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in attuazione
della  delega  conferita  con  gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo
2001, n. 57, recante disposizioni sull'orientamento e modernizzazione
del settore agricolo;
  Visto   il  decreto-legge  del  2 ottobre  2001,  n.  381,  recante
disposizioni  urgenti  correttive  ai  decreti  legislativi 27 maggio
1999,  n.  165,  e  15 giugno  2000,  n.  188, in materia di riordino
dell'assetto organizzativo dell'AGEA;
  Considerato  che  con  il  predetto  decreto-legge  381/2001  si e'
provveduto  al  «Riassetto  organizzativo  dell'Agenzia  al  fine  di
rafforzare  la  funzionalita'  e  garantire maggiore tempestivita' di
intervento nel processo di erogazione degli aiuti»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 novembre   2001   di  nomina  dell'avv.  Antonio  Buonfiglio  quale
commissario   straordinario   dell'Agenzia   per   le  erogazioni  in
agricoltura,   con  tutti  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione;
  Considerato  che  l'AGEA,  in  attuazione del disposto dell'art. 1,
comma  2, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito nella
legge 21 dicembre 2001, n. 441, ha provveduto a modificare la propria
organizzazione,  e  parte della propria attivita', adottando il nuovo
statuto,  il regolamento di amministrazione e contabilita' nonche' il
regolamento  del  personale, approvati con decreti del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  di concerto con i Ministri per la
funzione  pubblica e dell'economia e delle finanze, in data 14 giugno
2002,  nn.  736, 737 e 738, tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 25 luglio 2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2002,  con  il  quale  l'avv.  Antonio  Buonfiglio  e' stato nominato
presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
  Considerato  che  l'agenzia, in data 19 luglio 2002 con la delibera
n.  44, ha approvato il nuovo ordinamento degli uffici, individuando,
tra l'altro, le competenze dirigenziali;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
dell'8 novembre   2002,  recante  «Indirizzi  per  la  programmazione
strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri
per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;
  Vista  la  delibera n. 94 adottata il 31 gennaio 2003, con la quale
il   commissario  straordinario  dell'Agenzia,  in  esecuzione  della
direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ha emanato
l'atto  di  indirizzo strategico relativo alla «Semplificazione delle
attivita'  relative  all'accesso,  alla gestione ed alla chiusura dei
procedimenti»  al fine di semplificare le attivita' ed i procedimenti
dell'AGEA;
  Dato  atto  che  la  stessa  Agenzia,  per  il consolidamento degli
obiettivi strategici di cui alla delibera n. 94/2003, in data 3 marzo
2003  ha  adottato la delibera n. 104 al fine di concludere entro sei
mesi  tutti  i  procedimenti  amministrativi  ad  oggi  pendenti,  di
formalizzare  idonee  procedure relative alle attivita' di competenza
dei  singoli  uffici  dell'Agenzia e di ridurre il contenzioso, anche
utilizzando strumenti deflattivi e di conciliazione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  disposizioni sulle «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi»;
  Rilevato  che  l'AGEA  intende  garantire la massima trasparenza ed
efficacia dell'azione amministrativa in ordine alle singole procedure
ed  applicare  i  principi della corretta azione amministrativa per i
procedimenti dei singoli uffici;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia  di  «Tutela  delle  persone  e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali»,  nonche'  il  decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge
31 dicembre  1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
  Considerato  che,  a  seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e
della sopravvenuta normativa comunitaria, e' necessario provvedere ad
una  revisione  del precedente regolamento adottato con deliberazione
AIMA in data 8 ottobre 1998, n. 523;
  Visti  gli  articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, che demandano ad apposito regolamento la determinazione
da  parte  delle pubbliche amministrazioni del termine entro il quale
deve  concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per
ciascun tipo di procedimento;
  Considerata  la  proposta  di  deliberazione, a firma congiunta dei
dirigenti  Migliorini  e  Lo Conte, inviata all'ufficio commissariale
con  nota  dell'U.M.  3233 del 19 marzo 2003, contenente gli allegati
relativi alla determinazione dei tempi dei singoli procedimenti;
  Rilevate le note n. 621/CS dell'8 aprile 2003, 742/CS del 22 aprile
2003,  782/CS del 28 aprile 2003 e 819/CS del 30 aprile 2003, inviate
dall'ufficio commissariale al titolare dell'ufficio monocratico ed ai
singoli  capi area, con le quali si chiedeva la specifica indicazione
dei responsabili dei procedimenti dell'Agenzia;
  Preso   atto   della   nota  trasmessa  dal  dott.  Nanni,  assunta
dall'ufficio  commissariale  in  data 6 maggio 2003, prot. n. 857/CS,
con   la   quale   sono   stati   indicati,   relativamente  all'area
coordinamento,  i responsabili del procedimento, nonche' i funzionari
preposti all'istruttoria delle pratiche;
  Preso   atto   della   nota  trasmessa  dal  titolare  dell'ufficio
monocratico,  assunta  dall'ufficio  commissariale  in  data 8 maggio
2003,  prot.  n. 882/CS, con la quale sono state integrate le tabelle
relative all'indicazione dei termini finali dei singoli procedimenti,
senza  indicare,  come  richiesto,  i responsabili del procedimento e
delle istruttorie;
  Dato  atto che in assenza della specifica menzione del responsabile
del  procedimento  e/o  suo  delegato, si intende per responsabile di
ogni   procedimento   il   dirigente   preposto  a  capo  dell'unita'
organizzativa; il quale, a sua volta, provvedera', ai sensi dell'art.
5  della legge n. 241/1990, ad assegnare a se' o ad altro dipendente,
di  classe non inferiore alla C3, la responsabilita' dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
  Tenuto  conto,  inoltre, che il dirigente dell'unita' organizzativa
deve  provvedere,  ai  sensi  dell'art.  17,  lettera d), del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, alla verifica del rispetto dei
termini e degli altri adempimenti;
  Tutto cio' premesso e considerato;
                              Delibera
di  approvare  il  seguente schema di regolamento di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
                               Art. 1.
                         Ambito di efficacia

  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge»
si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Ai  fini  delle disposizioni della presente delibera, l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, e' indicata come «Agea» ovvero come
«Agenzia».
  3.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  che  si  concludono  con  un  provvedimento finale di
competenza  dell'Agea.  Il  regolamento  si applica, altresi', sia ai
procedimenti  che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte
sia  ai  procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma
1, della legge.
  4.  Nelle  tabelle  allegate,  che costituiscono parte integrante e
sostanziale  della  presente  delibera,  sono indicati i procedimenti
(con   termine  finale  superiore  a  trenta  giorni)  di  competenza
dell'Agea,  con  l'indicazione  della  fonte  normativa,  del termine
finale  entro  il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo
od   ufficio  competente  e  dell'unita'  organizzativa  responsabile
dell'istruttoria nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
  5.  I  procedimenti  per  i  quali  non risulta indicato il termine
finale   si   concluderanno  nel  termine  previsto  da  altra  fonte
legislativa  o  regolamentare  o,  in mancanza, nel termine di trenta
giorni di cui all'art. 2 della legge.