IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci
pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre  1996  ed  i  relativi  allegati  A  e  B, pubblicati nel
supplemento  ordinario  n.  211  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15 maggio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva  96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28 settembre  1999,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della
direttiva  1999/47/CE  della  Commissione  che  adegua per la seconda
volta   al  progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE  relativa  al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 129 del 6
giugno  2001,  con  il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  21 dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 6 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  10 agosto  2002,  recante la
traduzione  in  lingua  italiana del testo consolidato della versione
2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul
trasporto  internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui
al   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
21 dicembre  2001  in  materia  di  trasporto  di merci pericolose su
strada;
  Vista  la direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 90
dell'8 aprile  2003,  che  adatta  per  la  quarta volta al progresso
tecnico  la  direttiva  94/55/CE  concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose su strada;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
                               Art. 1.
  1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione  del  4  settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del
21 dicembre 2001, sono cosi' modificati:
    a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:
      «Allegato A:
          Disposizioni   dell'allegato  A  dell'Accordo  europeo  sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  su strada (ADR), in
vigore   a   decorrere   dal  1° gennaio  2003,  fermo  restando  che
l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"»;
    b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
      «Allegato B:
          Disposizioni   dell'allegato  B  dell'Accordo  europeo  sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  su strada (ADR), in
vigore   a   decorrere   dal  1° gennaio  2003,  fermo  restando  che
l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"».
  2.  Le  disposizioni  degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul
trasporto   internazionale  di  merci  pericolose  (ADR),  nel  testo
consolidato dalla versione 2003, in vigore dal 1°gennaio 2003, di cui
al     comma    1,    sono    consultabili    sul    sito    Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
  3.  La  traduzione  in  lingua italiana del testo consolidato dalla
versione  2003  delle  disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo
europeo  sul  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di  cui  al  comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
  4.  L'allegato  C  al  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
navigazione 3 maggio 2001 e' modificato conformemente all'allegato al
presente decreto.